F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009 12) RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’U.S. CITTÀ
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009
12) RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICCOLI FABRIZIO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 7.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 9.12.2008)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cagliari/Palermo, disputato in data 7.12.2008 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Fabrizio Miccoli la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver “al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro”. In particolare, il calciatore del Palermo, al termine della gara, si rivolgeva al direttore di gara, signor Banti con la seguente espressione:“ Sei stato scandaloso”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Città di Palermo S.p.A., la quale chiede l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione, sostenendo che le espressioni usate dal giocatore non avevano contenuto ingiurioso ma esprimevano soltanto una critica all’operato del direttore di gara. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.12.2008, è presente il calciatore signor Miccoli, l’Avv. Andrea Galli ed un rappresentante della società, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la frase indirizzata dal signor Miccoli al direttore di gara non appare rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni defensionali, non è idonea a ledere la dignità, l’onorabilità ed il decoro altrui. Ad ogni modo, la frase de qua è connotata da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona alla quale è indirizzata, circostanza questa che la conduce oltre i confini di quel diritto di critica invocato dalla società nel proprio scritto difensivo e la rende punibile ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In quest’ottica, ritenuto il comportamento irriguardoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Miccoli ed in particolare per la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara con l’aggiunta di un’ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Miccoli Fabrizio ad una giornata effettiva di gara ed all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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