F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 3) RICORSO DEL CALCIATORE RUSSO NELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009

3) RICORSO DEL CALCIATORE RUSSO NELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE  EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SORRENTO/CROTONE DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il signor Russo Nello, tesserato del Crotone F.C. Calcio, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1^ Divisione Sorrento/Crotone, gli veniva inflitta la squalifica per 3 giornate per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario, per condotta non regolamentare e perché rientrando negli spogliatoi assumeva un comportamento provocatorio nei confronti del pubblico locale. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce, deducendo, quale motivo d’impugnazione, l’assenza nel suo comportamento di connotazioni volgari ed offensive. Ritiene la Corte di Giustizia Federale che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, le condotte punite con la squalifica risultano dal referto ufficiale, mentre il comportamento non offensivo o volgare resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, tenendo conto che una delle tre giornata è stata inflitta in dipendenza dell’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Russo Nello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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