F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009

2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGGIOLINI TIZIANO INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Novara Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1° Divisione Portogruaro/Novara, veniva inflitta al calciatore della ricorrente Maggiolini Tiziano la squalifica per 4 giornate per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro una frase offensiva; al termine della gara ritornato sul terreno di gioco tentava di avvicinare l’arbitro con fare minaccioso, prontamente fermato. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte di Giustizia Federale e ne chiedeva in via principale la riduzione a 2 giornate. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale. Non è infatti sostenibile, come fa la ricorrente, che l’azione del calciatore sia unica, essendo tornato sul terreno di gioco dirigendosi verso l’arbitro dopo solo un minuto dall’espulsione; tuttavia, considerato che il comportamento tenuto in quest’ultima circostanza non appare particolarmente minaccioso, si ritiene di poter diminuire da 4 a 3 le giornate inflitte. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Maggiolini Tiziano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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