F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. AURORA AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. AURORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASTRA/AURORA DEL 2.11.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2008)

Con reclamo del 3.11.2008 la società Astra ricorreva avverso l’omologazione della gara Astra/Aurora del 2.11.2008, deducendo che alla gara aveva partecipato un calciatore dell’Aurora, Candi Mattia, squalificato perché espulso nella gara precedente Aurora/Calestanese del 26.10.2008. A seguito del rigetto di tale reclamo da parte del Giudice Sportivo Territoriale veniva adita la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, che in sede di appello, ”preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha rilasciato un supplemento di rapporto in cui dichiara che il Candi al termine della partita Calestanese/Aurora del 26.10.2008 veniva espulso per doppia ammonizione”.. infliggeva all’Aurora la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Astra/Aurora. Con il presente ricorso la società Aurora chiede la revoca della decisione predetta deducendo “l’incongruenza dell’arbitro e la falsità del supplemento di rapporto.” Il ricorso va dichiarato inammissibile poichè non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S.. In particolare il comportamento dell’arbitro e il supplemento di rapporto sono stati già oggetto della decisione impugnata ,per cui non possono costituire gli elementi nuovi e successivi alla decisione in esame, da utilizzare per la revocazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Aurora di Parma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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