F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. CARLIN’S BOYS AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. CARLIN’S BOYS AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CASTAGNO LUCIO  AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’11.9.2008 - NOTA N. 1042/1389PF07-08/AM/MA

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.2008)

Con ricorso il signor Lucio Castagna, in proprio e quale legale rappresentante della società Carlin’s Boys, ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. 43/CDN del 10.12.2008, con la quale la detta Commissione, accogliendo il deferimento proposto dal Procuratore Federale, tra l’altro, infliggeva all’odierno ricorrente l’inibizione per la durata di anni uno ed all’A.S.D. Carlin’s Boys l’ammenda di € 3.000,00 per responsabilità oggettiva. Le ricordate sanzioni disciplinari venivano irrogate dal primo giudice a seguito dell’intervenuto accertamento della gestione comune del settore giovanile fra la Carlin’s Boy e la U.S. Sanremese Calcio; in effetti, a seguito di segnalazione del Presidente di quest’ultima, la Procura Federale aveva promosso un’indagine che si era conclusa con la richiesta (accolta) di rinvio a giudizio e con la successiva pronuncia delle ricordate sanzioni disciplinari. A sostegno dell’interposto gravame le parti ricorrenti deducono l’inidoneità degli elementi acquisiti al procedimento a comprovare l’illecito loro ascritto, elementi costituiti: dalle dichiarazioni rese dal signor Carlo Barillà, Presidente Sanremese, dal riconoscimento del signor Giulio Pianese anch’esso deferito e Presidente in precedenza della stessa società, nonchè dalla disponibilità, da parte della Carlin’s Boys, di un timbro dell’altro sodalizio, poi restituito.Ad avviso della Corte le sollevate censure non meritano accoglimento. L’appello, pur in difetto di formale dichiarazione, viene in concreto proposto dal signor Lucio Castagno in proprio e nella qualità di Presidente dell’A.D.S. Carlin’s Boys in quanto sollecita la riforma delle statuizioni riguardanti entrambi i detti soggetti; peraltro, risultando il Castagno inibito proprio a seguito del provvedimento impugnato, non poteva svolgere alcuna attività, tantomeno in sede giurisdizionale, per conto e nell’interesse della Carlin’s Boys restando abilitato a proporre il ricorso riguardante la sola sua persona. Sotto questo profilo, pertanto, l’appello dell’Associazione deve venir dichiarato inammissibile, mentre appare infondato il gravame personale. Come esattamente motiva la decisione impugnata, la prova della responsabilità degli odierni appellanti, nonché delle altre parti deferite, risiede in primo luogo nelle dichiarazioni ammissive del signor Giulio Pianese il quale, pur essendo passibile di punizione sportiva, poi concretamente irrogata, ha ammesso senza incertezze l’esistenza dell’accordo, precisando di essere subentrato ad una situazione addirittura preesistente. Tale dichiarazione, contenuta nei documenti in atti nonché ribadita nella memoria difensiva del medesimo Pianese, non viene smentita dalle interessate argomentazioni della ricorrente che non riescono a dimostrare la falsità o, quantomeno, l’inesattezza delle ammissioni in discorso. La stessa dichiarazione, poi, è confortata da elementi di significato univoco quali la disponibilità da parte della Carlin’s Boys del timbro dell’U.S. Sanremese, alla stessa successivamente restituito, nonché la cessazione delle situazioni denunciate con il cambio dirigenziale nella medesima U.S. Sanremese. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Castagno Lucio, dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta all’A.S.D. Carlin’s Boys di Sanremo (Imperia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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