F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VIOLA FRANCO SEGUITO GARA SAPRI/CASTROVILLARI DEL 18.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 87 del 19.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; -rilevato che il Signor Viola Franco, allenatore della U.S. Castrovillari, veniva squalificato dal Giudice Sportivo, per 3 gare effettive, per reiterate proteste ed espressioni gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro (delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 87 del 24.1.2009); -rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la U.S. Castrovillari che chiedeva una riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, assumendo che lo stesso, come del resto tutta la panchina,ha solo protestato in seguito ad un intervento falloso subito ai danni di un suo calciatore; -ritenuto che dall’esame del rapporto del Direttore di Gara emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Viola si è reso, al contrario, responsabile di comportamenti illeciti che hanno determinato la sanzione della squalifica per 3 gare, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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