F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 1) RICORSO DEL SIG. TERRACENERE ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTALE SEGUITO GARA CHIETI/OLYMPIA AGNONESE DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo; premesso che con atto d’impugnazione depositato in termini, l’A.S.D. Chieti ed il signor Angelo Terracenere, allenatore della società reclamante, ricorrevano avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che comminava allo stesso la squalifica per 5 gare effettive con motivazioni contenute sul Com. Uff. n. 92 del 28.1.2008. I ricorrenti, attraverso i propri scritti difensivi, pur riconoscendo in parte la responsabilità del Terracenere, per aver rivolto frasi offensive all’indirizzo della panchina avversaria, escludevano, categoricamente, che lo stesso avesse anche “sputato” all’indirizzo dei componenti della stessa e, per tali assunti difensivi, in via principale chiedevano di annullare la squalifica, ovvero, in subordine di ridurla. La certezza che la decisione del Giudice di prime cure era errata, sempre ad avviso dei reclamanti, stava nel fatto che nell’occasione degli accadimenti dei fatti, era stato allontanato dal Direttore di Gara anche un dirigente dell’A.S.D. Chieti circostanza, questa, che ha indotto in errore la terna arbitrale nell’individuare il vero autore dei comportamenti illeciti. Tanto premesso, la Corte osserva che le doglianze prospettate dai reclamanti non sono fondate e determinano il rigetto del reclamo. I comportamenti commessi dal Terracenere sono, incontrovertibilmente, descritti dall’assistente arbitrale nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall’art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito da quanto riferito dai ricorrenti, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell’attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua quanto alla determinazione della sanzione concretamente inflitta, la cui entità ben si adegua alla gravità dei fatti contestati al Terracenere. A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al Terracenere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Terracenere Angelo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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