F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BAIANO FRANCESCO, SEGUITO GARA SANSOVINO/MONTEVARCHI DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com.Uff. n. 92 del 28.1.2009)

Con tempestivo preannuncio di reclamo la società Sansovino richiedeva gli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe. A seguito della gara Sansovino/Montevarchi del 25.1.2009, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque gare al calciatore Biano Francesco perché “spintonava e colpiva con una manata sul collo un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre si accingeva ad allontanarsi dal recinto di gioco, in reazione ad espressione offensiva rivoltagli dal calciatore avversario espulso insieme a lui, colpiva il medesimo con un pugno al corpo” R.A.A. Sostiene la reclamante, con brevi motivi in fatto, che i due calciatori coinvolti nello scontro (Baiano e Kouko) poi espulsi ed ancora scontratisi nell’allontanarsi dal campo, non hanno assunto comportamenti particolarmente violenti, nello specifico sostenendo che il Baiano non avrebbe reagito violentemente e che comunque si sarebbe scusato pubblicamente del comportamento reso. Chiede infine la riduzione della sanzione. Osserva la Corte che il reclamo è fondato, ed equa, ai sensi dell’art. 19.4 b) C.G.S., appare la riduzione della sanzione a tre giornate di gara (come peraltro inflitta al Kouko) trattandosi nella fattispecie di “spinte e manate” tesi quasi ad allontanare l’avversario e non a nuocergli fisicamente. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l. di Monte San Savino (Arezzo) e, per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baiano Francesco a 3 giornate effettive di gara.

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