F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PADOVANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/SUZZARA 2000 DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - rilevato che la A.S.D. Mezzolara ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute sul Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009, infliggeva la punizione sportiva della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Fabio Padovani; -rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio la società ricorrente, attraverso i propri assunti difensivi, pur censurando il comportamento tenuto dal proprio tesserato, chiedeva una riduzione della squalifica, assumendo che il fallo commesso dal Padovani, nei confronti di un avversario, non era da ritenersi violento e che le frasi profferite dallo stesso all’indirizzo di un Assistente Arbitrale erano prive di contenuto minaccioso; -ritenuto che dall’esame del rapporto del Direttore di Gara, a cui l’art. 35 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, emerge, in maniera inequivocabile, che il Padovani si è reso, al contrario, responsabile dei comportamenti illeciti che hanno determinato la sanzione della squalifica per 5 gare, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mezzolara di Budrio (Bologna) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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