F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 09 Giugno2009
2) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.3.2009 INFLITTA AL SIG. VANNUCCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)
La società Esperia Viareggio reclama contro due distinti provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che nel Com. Uff n. 112/DIV del 3.3.2009 ha irrogato due diverse sanzioni: ha condannato la società all’ammenda di € 2.500,00 “perché i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze <e> perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi offensive indirizzandogli due sputi che lo raggiungevano alla schiena”; ha inoltre inibito il dirigente Giuseppe Vannucchi dallo svolgimento di attività in seno alla Federazione fino al prossimo 17 marzo “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Benché contenuti nel medesimo atto di reclamo i due ricorsi vanno separati, giacché traggono origine da due diversi provvedimenti del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda l’inibizione inflitta al dirigente Vannucchi, la ricorrente sostiene che l’arbitro sia incorso in un errore di persona, poiché il Vannucchi non avrebbe affatto pronunciato la frase ingiuriosa che il referto arbitrale gli attribuisce. A sostegno della propria versione, la società rammenta di non aver presentato reclamo contro la squalifica inflitta al proprio allenatore, al quale il referto attribuisce le identiche frasi attribuite al Vannucchi. Da questa scelta la ricorrente fa derivare la prova della propria buona fede e di conseguenza l’errore contenuto nel referto. La Corte rileva che un simile impianto argomentativo è senza dubbio troppo debole per indurre a riformare il giudizio del Giudice Sportivo. La sola presunzione di buona fede del ricorrente, in assenza di qualsiasi prova oggettiva, non può indurre a revocare in dubbio il referto arbitrale, che costituisce il punto di riferimento principale per la ricostruzione dei fatti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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