F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’INIBIZIONE P

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009

1) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GIRALDI FILIPPO (SEGRETARIO GENERALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA RECLAMANTE); PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F.; - DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4301/224PF07-08/AM/MA DEL 4.2.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 3.4.2009)

L’Associazione Calcio Prato S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. 73 del 3.4.2009 con la quale veniva inflitta la squalifica per mesi 2 al tesserato Filippo Giraldi e l’ammenda di € 6.000,00 alla società. La decisione in discorso era stata emessa dal primo giudice, unitamente ad altre statuizioni, in conseguenza della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., per aver stipulato un accordo con la società Settignanese, sottoscritto per la società Prato dal Giraldi, per la corresponsione di somme inferiori a quelle effettivamente dovute a titolo di premio di preparazione relativamente al trasferimento di due giovani calciatori. La discussione del ricorso veniva fissata innanzi la Corte di Giustizia Federale per la seduta del 7.5.2009, nella quale comparivano il signor Filippo Giraldi in proprio e quale rappresentante della società, nonché la Procura Federale la quale eccepiva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla Procura stessa. L’eccezione così sollevata è fondata: la parte ricorrente, in effetti, non ha inviato copia del ricorso alla controparte come prescritto dall’art. 33.5 C.G.S. determinando per tale motivol’inammissibilità dell’appello. La declaratoria in discorso rende superfluo l’esame delle censure di merito mosse dalla stessa ricorrente che restano pertanto assorbite. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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