F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DEL KAOS FUTSAL A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KAOS FUTSAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO DEL KAOS FUTSAL A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KAOS FUTSAL/CALCIO A 5 IMOLA DEL 17.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 458 del 25.2.2009)

La Kaos Futsal A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 25.2.2009 con la quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara contro la società Calcio a 5 Imola del 21.2.2009. Ciò in relazione alla circostanza che nel corso dell’incontro la Kaos Futsal A.S.D. aveva schierato i calciatori Pelc Cleverson Fernandes e Slongo Joao Paulo in posizione irregolare di tesseramento. A sostegno dell’impugnazione la Kaos Futsal A.S.D. sosteneva che per il calciatore Pelc Cleverson Fernandes il tesseramento sarebbe stato trasmesso con raccomandata mentre per il calciatore Slongo Joao Paulo vi sarebbe stato un errore dell’Ufficio Tesseramento in quanto il calciatore risultava effettivamente in forze presso l’Atletico Teramo mentre era da considerarsi regolarmente tesserato con la Kaos dal 19.9.2008. Il ricorso è infondato e va respinto. In realtà, osserva la Corte, non vi sono motivi per discostarsi dalla corretta decisione del Giudice Sportivo il quale, sulla base degli atti ufficiali relativi al tesseramento, aveva ritenuto che mentre per il calciatore Slongo Joao Paulo risultava la posizione di tesserato dal 19.9.2008, per il calciatore Pelc Cleverson Fernandes risultava solo la posizione di svincolato e non già di tesserato per la ricorrente. D’altra parte nel reclamo non vengono addotti motivi che possono corroborare la pretesa a considerare tesserato il giocatore svincolato non potendo certo assumere alcun rilievo il mero invio di una raccomandata, mentre ciò che conta è solo l’effettivo avvenuto tesseramento come risultante dagli atti ufficiali della federazione. Il ricorso pertanto va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Kaos Futsal A.S.D. di San Giorgio di Piano (Bologna) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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