F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING CLUB CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009

3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING CLUB CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PODDA DIEGO SEGUITO GARA ARZIGNANO GRIFO C 5/SPORTING CLUB CAGLIARI C5 DEL 7.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 415 dell’11.2.2009)

La società Sportiva Cagliari Calcio a 5 in data 12.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 415 in data 11.2.2009), il quale in relazione alla gara Arzignano Grifo C5/Sporting Club Cagliari C 5 disputatasi il 7.2.2009, aveva comminato la squalifica per 2 gare effettive all’allenatore Podda Diego “per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose,allontanato”. In particolare, la società reclamante chiede che venga “verificato con più attenzione il referto arbitrale, con eventuale convocazione degli ufficiali della gara, al fine di valutare le frasi oggetto della squalifica”. Sottolinea altresì la correttezza sinora tenuta dal Podda. Il reclamo va respinto. Invero il referto arbitrale è chiarissimo nel riportare la frase ingiuriosa che con tono minaccioso il Podda ha rivolto all’arbitro, d’altro canto la ricorrente (che tra l’altro si è rivolta a giudice incompetente e cioè al Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5) non adduce alcun concreto elemento a sostegno di quanto affermato, né indica il petitum e cioè l’oggetto della domanda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Club

Cagliari C5 di Cagliari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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