F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 27 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DELLA POL. ATLETICO TREXENTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 27 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO DELLA POL. ATLETICO TREXENTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MANUNZA ANDREA SEGUITO GARA ATLETICO TREXENTA/ALBANO CALCIO A 5 DEL 14.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 519 del 18.03.2009)

La Pol. Atletico Trexenta, con atto del 23.3.2009, impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 18.3.2009 che aveva inflitto la sanzione della squalifica per due gare effettive al calciatore Manunza Andrea a seguito della gara con l’Albano Calcio del 14.3.2009. A sostegno del ricorso si indicavano le particolari condizioni nelle quali si sarebbe venuto a trovare il calciatore al quale, a fine gara, sarebbe stata comunicata la necessità di un rientro urgente in sede per l’improvviso ricovero del nonno. Si sosteneva poi che nella tradizione della società non vi fosse mai stato il ricorso alla espressioni offensive riportate dall’arbitro, il quale ultimo, nel dopo gara non avrebbe fatto riferimento all’episodio delle frasi offensive profferite dal calciatore. Il ricorso è infondato e va respinto. Gli argomenti addotti a sostegno dell’impugnazione appaiono assolutamente generici riferendosi, prevalentemente, ad una particolare condizione di tensione che avrebbe colpito il giocatore nel dopo gara (e, quindi, successivamente all’episodio contestato) ma nulla dicono, in realtà, intorno all’episodio puntualmente riportato nel referto arbitrale, al quale, in assenza di vizi logici o contraddizioni palesi nella verbalizzazione, deve essere riconosciuto il particolare valore probatorio previsto  all’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Atletico Trexenta di

Senorbi (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it