F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009 7) RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE INFLITTE, DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009

7) RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE INFLITTE, DELL’AMMONIZIONE ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE ALLA CALCIATRICE CERNOIA VALENTINA SEGUITO GARA BRESCIA FEMMINILE/MONTALE 2000 DEL 15.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009)

L’A.C.F. Brescia Femminile ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009 che, con riferimento alla gara della Serie A2 di Calcio Femminle Brescia C.F./Montale 2000, giocata il 15.3.2009, le infliggeva l’ammonizione “per aver redatto la distinta di gara in modo irrituale, rendendone difficoltosa la comprensione” e squalificava per 2 giornate la sua calciatrice Cernoia Valentina rea di aver rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa. Chiede l’annullamento dell’ammonizione, in quanto, a suo dire, la distinta era stata stilata in maniera corretta e facilmente comprensibile, nonché una riduzione della sanzione comminata alla Cernoia ritenuta eccessiva rispetto alle condotte poste in essere dall’atleta. Il ricorso è privo di fondamento e va respinto. L’irritualità della distinta di gara è stata, all’evidenza, direttamente rilevata dal primo giudice la cui valutazione non può essere “sic et simpliciter” conflitta da argomentazioni apodittiche, soggettive ed interessate. Quanto poi alla squalifica è sufficiente evidenziare come, da un lato, i termini ed il contenuto della frase, riportata in referto, pronunciata dalla calciatrice nei confronti dell’arbitro e, dall’altro, il chiaro dettato dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.F., non consento di accedere alla richiesta di riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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