F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 5) RICORSO DELL’U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIF
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009
5) RICORSO DELL’U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GUSMINI LORENZO SEGUITO GARA MERATE/COLOGNESE DEL 4.4.2009
(Delibera del Giudice Sortivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009)
Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Calcio Colognese ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 138 dell’8.4.2009) con la quale il Giudice Sortivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. – ha comminato al calciatore Gusmini Lorenzo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per condotta violenta nei confronti di un avversario, realizzata nel corso della gara Merate/Colognese del 4.4.2009. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito disciplinare assumendo che si era trattato di una pacca sulla schiena, a mò di un buffetto di incoraggiamento e non irrisorio per rincuorarlo a seguito di una rete subita dalla sua squadra. Ha, pertanto, concluso per una riduzione della sanzione inflitta al Gusmini. Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3a Giudicante – nessuno è comparso per la Società ricorrente. Ciò premesso, questa Corte, pur considerando che l’assunto della ricorrente appare smentito dalla refertazione dell’assistente arbitrale, osserva, peraltro, che la condotta addebitata al Gusmini non è stata caratterizzata da particolare violenza bensì da un semplice schiaffo senza conseguenze lesive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gusmini Lorenzo per 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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