F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009 4) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:  SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 09 Giugno2009

4) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:  SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAPUANO EZIO;  SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE GIOSA ROBERTO;  AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA PAGANESE/FOGGIA DEL 26.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni: - della squalifica per 2 gare effettive al signor Capuano Ezio; - della squalifica per 2 gare effettive al calciatore De Giosa Roberto; - dell’ammenda di € 4.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta per i fatti occorsi durante la gara Paganese/Foggia del 26.4.2009, in quanto il Capuano assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, la stessa cosa faceva il calciatore De Giosa e i sostenitori della Paganese Calcio introducevano fumogeni nel proprio settore, numerose persone accompagnavano il rientro negli spogliatoi dell’arbitro con ripetute frasi offensive. Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’1.5.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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