F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009 4) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 G
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009
4) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GAETANO SEGUITO GARA VIRUS ENTELLA/RIVOLI DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)
La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, letto il ricorso; - rilevato che la società reclamante non contesta i fatti addebitati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale al proprio calciatore, limitandosi a sottolineare la particolare tensione agonistica che avrebbe caratterizzato lo svolgimento della gara; - rilevato che i comportamenti ascritti al Ferrara Gaetano – gomitata al volto in danno di un avversario e espressioni gravemente ingiuriose rivolte al Direttore di Gara – risultano dunque pienamente ammessi, mentre nessuna particolare valenza, secondo i principi più volte riaffermati agli Organi di Giustizia Sportiva, può essere riconosciuta, nemmeno in funzione attenuante, agli stati soggettivi e/o psicologi dell’incolpato; - ritenuta, infine, che la sanzione inflitta al Ferrara risulta proporzionata ai fatti accertati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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