F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009 5) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009

5) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF U.21 AUGUSTA/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 10.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 677 dell’11.5.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso presentato il 10.5.2009 dall’ASD Augusta F.C. - avverso l’esito della gara valida per i Play-Off scudetto Under 21 A.S.D. Augusta F.C./A.S. Napoli Calcio a 5 del 10.5.2009 - con la quale la ricorrente chiedeva che in danno della convenuta fossero disposte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. e ulteriore comminatoria prevista dall’art. 18 lett. g) del predetto C.G.S., per aver schierato, nell’incontro in questione, il calciatore Garcia Pereira Leandro in posizione irregolare in quanto non in regola con il limite di partecipazione indicato negli allegati e nelle specifiche di cui al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2008 della Divisione Calcio a Cinque. Conseguentemente il Giudice Sportivo ha omologato il risultato conseguito dalle squadre al termine dell’incontro. La motivazione della decisione di reiezione del ricorso è la seguente. Il predetto calciatore risulta essere stato tesserato dal 21.4.2006 in favore della società Circolo Lavoratori Terni e, successivamente, a partire dal 17.12.2008, con la società Napoli Calcio a 5. Nel periodo in cui ha militato per la società Circolo Lavoratori Terni, egli ha disputato nel Campionato 2008/2009 con la prima squadra 8 incontri, mentre nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 4 gare. Successivamente, trasferito nelle file della società Napoli Calcio a 5 ha disputato con la prima squadra 21 incontri e nel Campionato Nazionale Under 21 ha preso parte a 15 gare. Le due società per le quali è stato tesserato hanno partecipato al Campionato Nazionale Under 21 in due gironi diversi per i quali è stato previsto in calendario un numero di giornate di gara differenti. Pertanto, avendo l’atleta preso parte fino alla data di trasferimento del 17.12.2008 a tutte le gare svolte dalla società Circolo Lavoratori Terni nel Campionato Nazionale Under 21 e avendo disputato, successivamente a tale data, con la società Napoli Calcio a 5 tutti gli incontri disputati dalla società nel Campionato Nazionale Under 21, risulta che il medesimo calciatore ha preso parte al l00% degli incontri svolti nel Campionato Nazionale Under 21 con le squadre di appartenenza nel periodo di rispettivo tesseramento. Nel reclamo, presentato in data 11.5.2009, la A.S.D. Augusta F.C. reitera i motivi già dedotti in primo grado: in particolare il calciatore del Napoli Garcia Pereira Leandro ha partecipato a n. 29 gare complessive del Campionato di categoria superiore, inclusi i Play-Off scudetto, sulle 29 gare svoltesi in detto Campionato, superando quindi la metà di quelle indicate dall’art. 34 comma 1 N.O.I.F. e dal Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio a 5 del 4.7.2008. Inoltre, il medesimo calciatore, avendo disputato 19 gare sulle 24 gare in calendario svolte dalla società A.S. Napoli Calcio a 5 nel campionato Under 21, non ha raggiunto l’80 % richiesto dalla deroga all’art. 34 citato apportata dal Com. Uff. n. 1 del 2008 pure sopra ricordato (24 x 80% = 19,20 arrotondato per eccesso = 20). Ciò in quanto il disposto dell’art. 34 N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 1/2008, sarebbe riferito alle gare svoltesi nei campionati di competenza dalla Società per la quale il calciatore risulta tesserato. Esaminato il ricorso, regolarmente prodotto secondo la prescritta procedura dei termini abbreviati, il medesimo deve essere respinto. Come affermato dal giudice di prime cure, il giocatore Garcia Pereira nel periodo considerato, ha partecipato senza soluzione di continuità a tutte le gare svolte dalle rispettive società di appartenenza (prima, Circolo Lavoratori Terni e, dopo, Napoli Calcio a 5) e quindi ha più che soddisfatto i requisiti previsti dalle norme applicabili (art. 34 comma 1 N.O.I.F. e Com. Uff. n. 1 del 2008). Irrilevante è quindi il riferimento, fatto dalla ricorrente, alle 24 gare in calendario svolte dalla A.S. Napoli nell’intero Campionato Under 21, poiché di queste vanno prese in considerazione solo quelle svolte dalla società stessa con la partecipazione del calciatore, dovendosi fare al riguardo applicazione di un criterio contingente e soggettivo riferito al calciatore stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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