F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009 4) RICORSO DEL SIG. AMERICO FERRARA (ALLENATORE U.S. PALMESE 78) AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009

4) RICORSO DEL SIG. AMERICO FERRARA (ALLENATORE U.S. PALMESE 78) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7/1/2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALMESE 78/SOLFORA DEL 28.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 23.4.2009)

Il signor Americo Ferrara, allenatore della società Palmese 78, proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania del 20.4.2009 che aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto fuori dai termini, il reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 7.1.2010 inflittogli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara con il Solofra del 28.2.2009. L’impugnazione veniva proposta presso la Commissione Disciplinare Nazionale la quale trasmetteva gli atti a questa Corte di Giustizia Federale. Il ricorso è comunque inammissibile considerato che la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado solo nei confronti delle decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari Territoriali su ricorso del Presidente federale (art. 31, comma 1, lett. b) C.G.S.). Nella specie si tratta di impugnazione proposta dalla parte. In ogni caso la Commissione Disciplinare Territoriale, presso la quale il Ferrara ha proposto la prima impugnazione, è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali (art. 30, comma 1, C.G.S.) con la conseguenza che l’attuale reclamante aveva in realtà esaurito i mezzi di impugnazione e gli era pertanto precluso l’ulteriore appello. A ciò consegue, per l’appunto, l’inammissibilità della presente impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Americo Ferrara. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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