F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 21 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 21 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANA LUIGI SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/NOICATTARO DEL 3.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Cm. Uff. n. 151/DIV del 5.5.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.S. Noicattaro Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la quale era stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Luigi Rana “per aver volontariamente colpito un avversario entrando con gamba tesa, con il chiaro intento di procurargli danno fisico”. Assume la reclamante che anche a causa dello stato del terreno di gioco, ridotto ad un vero e proprio acquitrinio, l’intervenuto sanzionato non potrebbe essere considerato condotta violenta, ma semplicemente una vemente fase di gioco. Il ricorso così proposto è infondato e va disatteso in quanto non sorretto da alcun elemento probatorio: il referto del direttore di gara identifica chiaramente il comportamento tenuto dal Rana, che non può poter considerarsi diversamente dalla condotta violenta nei confronti di un avversario, pienamente meritando in tal modo la pena edittale prevista dall’art. 19.4, lett. b) C.G.S., in 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio di Noicattaro (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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