F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 5) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

5) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIALDINI JIMMY SEGUITO GARA SORRENTO/TARANTO DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Con il Com. Uff. n.1 60/DIV del 19.5.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Jimmy Fialdini, tesserato in favore della società Sorrento Calcio, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara effettive, perché nel corso della partita Sorrento/Taranto, disputata il 17.5.2009, dopo aver ricevuto un provvedimento di ammonizione si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro al quale rivolgeva una frase offensiva e, in seguito, al termine della gara, lo attendeva negli spogliatoi rivolgendo allo stesso ulteriori frasi offensive e minacciose. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Sorrento Calcio sostenendo che la condotta ascrivibile al Fialdini può e deve essere configurata come meramente offensiva e non già minacciosa, limitata a due brevi frasi pronunciate rispettivamente nel corso e al termine della gara. Tale condotta non può essere sanzionata in misura superiore al limite edittale di due giornate previsto dall’art. 19 comma 4 C.G.S.. In subordine ha chiesto la diminuzione della squalifica a tre giornate di gara, con la commutazione della sanzione residua in ammenda. Il reclamo non merita accoglimento. Osserva la Corte Federale che la condotta dell’incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti del direttore di gara, in quanto essa è chiaramente caratterizzata da un inequivocabile atteggiamento minaccioso, che si è espresso dapprima, all’atto della ammonizione con l’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro, portata però a pochi centimetri dal volto dell’arbitro, in una sequenza di chiaro stampo intimidatorio, reiterata peraltro al termine della gara, quando ha nuovamente aggredito verbalmente l’arbitro davanti la porta del suo spogliatoio, urlandogli, con un’espressione intrinsecamente minacciosa. Ne consegue che dovendo considerare la condotta del calciatore nei confronti del direttore di gara, per un verso gravemente antisportiva e per l’altro verso palesemente ingiuriosa, la previsione solo al minimo dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. della sanzione di due giornate di squalifica per ciascuna delle infrazioni accertate, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Peraltro non senza deplorare il biasimevole tentativo di accreditare, contrariamente al vero, l’assenza di precedenti di alcun genere in capo al calciatore, restando in tema di sanzioni, ritiene opportuno la Corte di Giustizia Federale avvertire che nella stagione corrente non è stata fatta applicazione, per ragioni di adattamento alla nuova disciplina sportiva, della disposizione contenuta nell’art. 37 comma 4 C.G.S. che prevede la possibilità di aggravare la sanzione a carico dei reclamanti, ma che a partire dalla prossima stagione sportiva, la disposizione richiamata, se del caso, troverà piena applicazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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