F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARRUOCCO VINCENZO SEGUITO GARA CAVESE/PESCARA DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. n. 160/Div del 18.5.2009 contenente la squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Marruoco Vincenzo (della società “Cavese 1919 S.r.l.”.) seguito gara Cavese/Pescara del 17.5.2009 per aver colpito con una violenta gomitata al volto un avversario, a gioco fermo; prima di abbandonare il campo, dopo il provvedimento di espulsione, tentava nuovamente di aggredire l’avversario che si trovava a terra. Il ricorrente reclama la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo richiamando il limite edittale di 3 giornate di squalifica previsto dall’art.19, comma 4, lettera b) C.G.S., motivando tale istanza con una ricostruzione dei fatti tale per cui, sia per l’inquadramento normativo dato dallo stesso Giudice Sportivo alla fattispecie de qua, sia per confronto con precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, chiede che venga riformata l’impugnata delibera in via principale riducendo la squalifica irrogata in primo grado da quattro a tre gare, in subordine, comminare la sanzione residua nella misura minima prevista dal C.G.S. La Corte, dopo aver ascoltato il reclamante e dopo un’attenta analisi del referto arbitrale che, come più volte precisato da questa Corte, è considerata prova privilegiata, alla luce del reiterato comportamento violento tenuto dal Marruocco, non solo per il fatto in sé violento ma per il tentativo successivo di infliggere all’avversario ulteriori colpi nel momento in cui era in terra e pertanto tenendo un comportamento complessivamente gravemente violento nei confronti di un altro calciatore (lett. c) art. 19 comma 4 C.G.S.) e antisportivo, (lett. a) art. 19 comma 4 C.G.S.), ritiene equa la sanzione e pertanto la conferma rigettando il reclamo. La Corte rileva, altresì, che la asserzione del reclamante circa la assenza di precedenti a carico del calciatore non corrisponde a verità essendo lo stesso stato sanzionato con un recentissimo provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009) e più volte nel corso della Stagione Sportiva. La Corte rileva inoltre che per giurisprudenza costante dell’anno sportivo in corso non ha ritenuto mai di inasprire le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure; ritiene opportuno rilevare però,che, alla luce del reiterarsi dei comportamenti violenti, ingiuriosi ed aggressivi tenuti dai tesserati, tale giurisprudenza potrà essere modificata in peius nella prossima stagione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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