F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 3) RICORSO DEL SIGNOR BONOMETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIB

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

3) RICORSO DEL SIGNOR BONOMETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

Il signor Stefano Bonometti, tesserato dell’Associazione Calcio Montichiari S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 156 del 12.5.2009, relativa alle sanzioni dell’inibizione a tutto il 31.12.2009 e dell’ammenda di € 3.000,00. Il reclamo proposto dal signor Stefano Bonometti è diretto a ottenere la riduzione delle sanzioni inflittegli nella misura ritenuta di giustizia. Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell’appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente Arbitro Sig. Enzo Aldo Tino. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per quanto riguarda il comportamento del Sig. Stefano Bonometti, l’appello di quest’ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al Sig. Stefano Bonometti si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente Arbitrale. Per di più, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del Direttore Generale della stessa, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista se si considera che l’appellante, oltre alle gravi minacce rivolte all’Assistente, ha afferrato la bandierina (che si trovava sul tavolo) e l’ha sbattuta violentemente al muro spaccandola in più pezzi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bonometti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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