F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009

5) RICORSO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MATERA DEL 12.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La F.C. Matera S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Pomigliano disputatasi in data 12.10.2008, era stata inflitta la squalifica di 2 giornate al calciatore Chisena Antonio per “intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non era stata antisportiva. Il ricorso è infondato. Anzi la particolare gravità del fatto così come emerso dal referto arbitrale che riferisce di un intervento a gioco fermo violento contro l’avversario induce a riformare la decisione del Giudice Sportivo in peius con applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e la squalifica di 3 giornate al suddetto calciatore. Il ricorso è conseguentemente respinto e viene riformata la decisione di primo grado con rideterminazione della sanzione a 3 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera. Ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chisena Antonio in 3 gare effettive. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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