F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 4) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO A TU

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009

4) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO A TUTTO L’11.11.2008 AL SIG. BORGO SERGIO;  SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO,

INFLITTE SEGUITO GARA PRO PATRIA/NOVARA DEL 19.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Borgo Sergio (del Novara Calcio S.p.A.) con la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto l’11.11.2008 per condotta gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria al termine del primo tempo della gara Pro Patria/Novara disputata il 19.10.2008, rientrando negli spogliatoi, e con il quale veniva sanzionato il calciatore Gheller Mavillo con la squalifica per 3 gare effettive perché al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, lanciava intenzionalmente con le mani un pallone contro un dirigente della squadra avversaria colpendolo al volto. Il ricorrente reclama la sproporzionalità delle sanzioni irrogate al signor Borgo Sergio e al signor Gheller Mavillo adducendo le seguenti motivazioni: 1) sulla squalifica del signor Sergio Borgo, il ricorrente riporta testualmente le frasi riferite dagli ufficiali di gara, dall’arbitro, ricostruendo il comportamento del signor Borgo Sergio non come ingiurioso o gravemente scorretto bensì poco educato ed irrispettoso, inidoneo peraltro a causare conseguenze sia per il contesto concitato in cui si è manifestato sia per il luogo, cioè negli spogliatoi, ove il pubblico, ovviamente, non ha accesso. A supporto delle affermazioni, il ricorrente riporta alcuni precedenti riguardanti casi analoghi o simili. 2) Sulla squalifica del signor Mavillo Gheller, il ricorrente, pur riconoscendo il comportamento del calciatore ne giustifica l’agire quale reazione a insulti e spinte ricevuti in precedenza e finalizzati non tanto ad avere intenti lesivi bensì al mero fine di proteggersi per arrestare l’avverso impeto. Chiede pertanto che la inibizione irrogata al signor Borgo ridotta nei limiti del presofferto e quanto alla squalifica irrogata al signor Gheller, venga ridotta ad una giornata. La Corte, rilevata la ricostruzione fatta dal ricorrente degli eventi e confrontatala con gli altri ufficiali di gara, accoglie parzialmente il ricorso poiché ritiene il comportamento del signor Borgo non gravemente scorretto bensì ineducato ed inopportuno; ritiene però, riguardo al signor Gheller, che la volontarietà del suo comportamento non può essere giustificato da una mera difesa del comportamento altrui considerando l’agire del ricorrente dannoso in sé. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Borgo Sergio a tutto il 31.10.2008. Conferma nel resto. Dispone altresì restituirsi la tassa reclamo.

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