F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009

2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VENEZIA DEL 12.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

Con telefax 15.10.2008 indirizzato a Codesta Corte, il Calcio Padova S.p.A. preannunciava reclamo avverso il Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008 con il quale il Giudice Sportivo le aveva inflitto ammenda di € 5.000,00 per comportamento antirazziale della propria tifoseria, durante lo svolgimento della gara. Nel rispetto dei termini di rito, in data 21.10.2008 al preannunciato reclamo seguivano i motivi con i quali la Calcio Padova S.p.A. contestava l’ammenda inflittale per difetto dei presupposti. Dalla lettura degli atti si rileva che l’arbitro, il commissario di campo ed il collaboratore della Procura Federale hanno stigmatizzato cori degli ultras del Padova durante lo svolgimento della gara ai quali, hanno tutti dato interpretazione antirazziale essendo oltretutto specificamente diretti ad un calciatore di colore. I richiamati atti, giusta il disposto dell’art. 31 B/b1 C.G.S., costituiscono fonte privilegiata di prova dai quali l’Organo Giudicante non può prescindere, ed in ogni caso non può disattendere. Codesta Corte, nel corso della Camera di Consiglio, per un eccesso di scrupolo, avvalendosi dei poteri di ulteriore indagine espressamente riconosciuti dall’Ordinamento Sportivo, ha altresì ritenuto opportuno interpellare telefonicamente l’arbitro e lo stesso, senza dubbi di sorta, ha confermato che i cori avevano inconfondibili contenuti, toni ed accenti antirazziali. Le risultanze degli atti già acquisiti e l’ulteriore accertamento istruttorio espletato portano dunque a ritenere la totale infondatezza della proposta impugnazione. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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