F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DEL SIG. RUISI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO DEL SIG. RUISI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva al signor Ruisi Pietro, allenatore della U.S. Bitonto, la squalifica per 4 gare effettive; rilevato che avverso tale decisione proponeva reclamo il Ruisi evidenziando, attraverso i propri scritti difensivi, la eccessività e l’illegittimità della squalifica e ne chiedeva in via principale la revoca, ed in subordine la riduzione;  rilevato che il reclamante ha posto in essere un comportamento altamente offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro anche dopo la sua espulsione e per tutta la gara, posizionandosi dietro la rete di recinzione; ritenuto che giova sottolineare la peculiarità della figura dell’allenatore, differenziandola da quella del calciatore. Quest’ultimo vive l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un tecnico non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici; ritenuto, infine, che la sanzione è congrua in relazione al reiterato comportamento illecito posto in essere dal Ruisi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ruisi Pietro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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