F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DELL’ A.S.D. CASOLI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DELL’ A.S.D. CASOLI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARAGLINO ANGELO SEGUITO GARA MACERATESE/CASOLI DEL 7.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008)

Al 38° del secondo tempo, della gara Maceratese/Casoli disputata il 30.11.2008, il calciatore Maraglino Angelo, portiere n.1 della società Casoli, veniva allontanato dal terreno di giuoco poiché prendeva il pallone con le mani fuori dall’area di rigore al fine di evitare una chiara occasione da rete. Successivamente in occasione della segnatura di una rete della propria squadra rientrava sul terreno di giuoco ed esultando in maniera vivace sbeffeggiava gli avversari. Tale suo comportamento creava disordini a bordo campo. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Casoli chiedendo il riesame di tutta la questione ed evidenziando come il Giudice Sportivo avesse in realtà travisato i fatti ove affermava nella motivazione che il Maraglino sarebbe stato espulso per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario, quando al contrario l’espulsione era avvenuta per “un fallo di mano”. Chiedeva una attenuazione della sanzione sul presupposto che il calciatore, nella circostanza in cui la propria squadra segnò la rete, sarebbe entrato solo per festeggiare i propri compagni e non per sbeffeggiare gli avversari, dovendo così ricorrere una circostanza attenuante tale appunto da integrare la invocata riduzione della squalifica. Ciò posto osserva questa Corte come le prospettate censure non meritino accoglimento. Ed infatti ai sensi del comma 10, dell’art.19, del vigente C.G.S., al calciatore espulso dal campo – per qualsivoglia ragione - è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara. Correttamente pertanto – a prescindere dalla motivazione del Giudice Sportivo - per il solo “fallo di mano”, che ha comportato l’espulsione, il Maraglino è stato squalificato per 1 gara. Analogamente, è a dirsi per l’ulteriore sanzione. Infatti in virtù di quanto previsto dal comma 4 lett. a), del citato art.19, per il caso di condotta gravemente antisportiva è prevista la squalifica per due giornate. Come può evincersi dal referto arbitrale il comportamento del Maraglino ha integrato la fattispecie astratta prevista dalla norma tanto è vero che in conseguenza di detto comportamento si sono venuti a creare disordini a bordo campo. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’art.19, come meglio sopra indicati, così pertanto correttamente applicati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Casoli di Casoli (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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