F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAGIANO PIETRO SEGUITO GARA ANGRI 1927/TURRIS 1944 DEL 15.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 17.12.2008)

La F.C. Turris 1944 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro l’Angri in data 15.12.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Famiano Pietro in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in pugno al volto. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la Turris ha sostenuto che tale comportamento non è mai avvenuto. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle risultanze del referto arbitrale in cui si da atto che il provvedimento è stato preso su segnalazione dell’assistente e lo stesso forniva chiarimenti sulla dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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