F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. BASILEA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA B

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009

4) RICORSO DELL’A.S.D. BASILEA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASILEA CALCIO A 5/TEMPIO CALCIO A 5 ALGUER DEL 22.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 229 del 26.11.2008)

Con preannuncio di reclamo del 28.11.2008, successivamente presentato in data 1.12.2008 avverso la decisione in epigrafe, il Basilea Calcio a 5 chiedeva al questa Corte di Giustizia Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, il quale aveva comminato la sanzione della perdita della gara in danno al reclamante e omologato la sconfitta di quest’ultima con il risultato di 4 a 6, rilevando che - dall’esame della distinta dei calciatori - l’atleta Edson Do Santos Piresi in forza alla ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, veniva identificato con la carta d’identità n. AK7986277 rilasciata dal Comune di Tempio, laddove invece la stessa risultava rilasciata dal Comune di Sassari. Il presidente del Basilea eccepiva pertanto l’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore suddetto in forza alla A.S.D. Tempio Calcio a 5 sulla base delle risultanze anagrafiche errate nel documento di riconoscimento e sul presupposto della possibile irregolarità della sua permanenza sul territorio italiano. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Infatti dai rilievi compiuti sull’ultimo tesseramento, risulta che il calciatore Doxsantos è regolarmente tesserato presso la società Tempio Calcio a 5 a far data dal 31.10.2008. Tuttavia, dalla lettura della documentazione prodotta consistente nella certificazione ufficiale dei due Comuni, di Tempio Pausania e Sassari, attestanti rispettivamente, che il numero di carta di identità in questione non appartiene al calciatore nel primo caso ed appartiene ad altro soggetto nel secondo caso. Del che, sussistono i presupposti per l’invio degli atti alla Procura Federale allo scopo di accertare le responsabilità nel presunto scambio di calciatore dal punto di vesta della identificazione anagrafica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Basilea Calcio a 5 di Carbonia (Cagliari). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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