F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009 6) RICORSO DELL’U.S. SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009

6) RICORSO DELL’U.S. SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GARE ALLA CALCIATRICE MANFREDI RITA;SQUALIFICA PER 4 GARE ALLA CALCIATRICE TARDELLI VERONICA;SQUALIFICA PER 3 GARE ALLA CALCIATRICE BERNARDI SERENA, INFLITTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/SARZANESE FEMMIN. DEL 30.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile– Com. Uff. n. 45 del 3.12.2008)

La società U.D.S. Sarzanese Calcio Femminile ha proposto appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in particolare per le sanzioni inflitte alle tesserate Rita Manfredi, Veronica Tardelli e Serena Bernardi, squalificate la prima per cinque gare, la seconda per quattro gare e la terza per tre gare. Dal rapporto dell'arbitro si ricava che la prima calciatrice, dopo il fischio finale, ha aggredito un’avversaria, colpendola con un pugno e facendola cadere a terra; la seconda calciatrice ha rivolto una frase ingiuriosa e blasfema nei confronti del direttore di gara minacciadone l’incolumità fisica; la terza ha aggredito un’avversaria, spintonandola e trattenendola per i capelli. La società appellante, anziché dedurre motivi di illegittimità circa la prima decisione, si limita a biasimare il comportamento tenuto dal direttore di gara durante il corso della partita, chiedendo alla fine di portare le sanzioni entro limiti di minore gravità.  Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Parimenti congrue ed adeguate sono le sanzioni inflitte, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sarzanese Calcio Femminile di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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