F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 08 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. CERVIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 08 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Giugno2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. CERVIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALASSI SILVIA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 7.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – com. Uff. n. 48 del l’11.12.2008)

Con ricorso trasmesso a questa Corte in data 17.12.2008, l’ A.S.D. Cervia Calcio Femminile presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Carpisa Yamamay Napoli disputata in Cervia il 7.12.2008; con la decisione in esame veniva inflitta la squalifica per 6 gare a carico della calciatrice Silvia Galassi. La sanzione è stata irrogata per effetto del comportamento della stessa calciatrice la quale aveva rivolto una frase gravemente ingiuriosa e discriminatoria per origine geografica nei confronti di un’avversaria con l’aggravante di rivestire il ruolo di capitano della squadra. A sostegno del reclamo la società eccepiva nel ricorso che si era trattato di un diverbio con una componente della squadra avversaria conseguente a frasi di cui la calciatrice squalificata aveva con certezza percepito il carattere offensivo: ad esse la stessa aveva inteso reagire. Chiedeva, pertanto, la mitigazione della sanzione. Il ricorso è parzialmente fondato. Appare, infatti, congruo infliggere la pena edittale minima prevista pari a 5 giornate in considerazione del carattere provocatorio ed offensivo delle frasi rivolte dalla calciatrice avversaria alla Galassi, secondo la puntuale ed attendibile ricostruzione dei fatti effettuata anche in sede di discussione orale da parte del reclamante. V’è, però, da considerare che l’espressione utilizzata dalla stessa Galassi, sebbene preceduta dalla descritta provocazione, costituisce, per costante giurisprudenza federale, una forma di discriminazione in ragione dell’origine geografica del soggetto cui è stata rivolta. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cervia Calcio Femminile di Cervia (Ravenna), riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Galassi Silvia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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