F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009 1) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009

1) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE ED AL SUO PRESIDENTE, SIG. MASSIMO CELLINO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Napoli/Cagliari, disputato in data 28.1.2008 e valevole per il Campionato di Serie A, la Procura Federale deferiva il signor Massimo Cellino, Presidente della società Cagliari Calcio S.p.A., e quest’ultima per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver esclamato, il signor Cellino, la frase “napoletani bastardi” dopo il gol del 2-1 realizzato dalla sua squadra, e, la società, per responsabilità diretta a i sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. Con provvedimento reso in data 13.11.2008, pubblicato nel Com. Uff. n. 35/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infliggeva agli stessi l’ammenda di € 8.000,00 ciascuno. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Cagliari Calcio S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta (i) la improcedibilità del deferimento in questione per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S. e (ii) la infondatezza dell’addebito, in quanto la frase contestata non risulta essere stata pronunciata in un contesto istituzionale o, comunque, in modo da permettere la divulgazione della stessa. Alla riunione della Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 4.12.2008, presenti i rappresentanti della Procura Federale e della ricorrente, veniva rilevata l’esigenza di integrare gli elementi istruttori presenti in atti. Per tale motivo, con ordinanza emessa in pari data, veniva richiesto alla Procura Federale di fornire elementi in ordine all’avvenuta trasmissione dei documenti di indagine e, pertanto, al rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. Con comunicazione in data 19.12.2008, la Procura Federale esponeva (i) che gli unici atti di indagine erano costituiti dalle immagini televisive e dagli articoli dei giornali relativi alla gara Cagliari/Napoli, (ii) che l’acquisizione degli stessi era avvenuta nel mese di febbraio 2008 e (iii) che, pertanto, l’indagine si era completata nella Stagione Sportiva 2007/2008. Alla successiva riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.1.2009, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che chiede la conferma delle sanzioni applicate in 1° grado, e l’avv. Martini per la società Cagliari Calcio S.p.A., il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva preliminarmente, come, anche se l’obbligo di comunicare la chiusura delle indagini all’interessato, di cui all’art. 32, comma 6, si possa ritenere assorbito e soddisfatto mediante la trasmissione del deferimento in questione, non è dato capire quando e come sia siano svolte le attività di indagine. A tale riguardo, si evidenzia come non sussista la necessaria garanzia anche in ordine alla attendibilità delle immagini presenti in atti e, in particolare, dalle stesse non si comprende quale sia stato il volume di voce con il quale il signor Cellino ha pronunciato la frase in questione. Il difetto di tale riscontro probatorio e, in generale, la carenza delle attività di indagini, è fonte di ambiguità, elemento che non permette di far comprendere come si siano svolti i fatti contestati. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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