F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DAL SAVONA 1907 FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DAL SAVONA 1907 FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAVAGNESE/SAVONA DEL 22.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

Con atto del 31.12.2008 la società Savona 1908, impugnava il provvedimento di cui in epigrafe. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Troiano perché “al termine della gara dava un calcio ad un barelliere mentre i calciatori abbandonavano il terreno di giuoco” come da rapporto dell’Assistente Arbitrale. Il Savona, nelle brevi note difensive, ricostruiva gli eventi in modo difforme da come chiaramente riportato – ed avente “fede privilegiata “- negli atti di gara, sostenendo che il Troiano aveva solo accidentalmente urtato la ingombrante barella portata a mano dall’addetto, atto che provocava una accesa discussione tra i due. Chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento o una congrua riduzione. Il reclamo deve essere respinto. L’art. 19.4 b) C.G.S. prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica per il comportamento violento, l’atto, peraltro si è consumato al di fuori del contesto agonistico di giuoco, assumendo pertanto una connotazione, forse, più grave come genesi. Appare perciò congrua la sanzione inflitta. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 FBC di Savona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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