F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELL’A.C. VOGHERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMM

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO DELL’A.C. VOGHERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, ED OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUSSI ANDREA; - DELLE SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE VERDELLI CORRADO; SEGUITO GARA VOGHERA/S.V. TURATE DEL 20.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La A.C. Voghera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Salus Turate disputatasi in data 21.12.2008, era stata inflitta la ammenda di € 2.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse per avere i propri sostenitori al termine della gara lanciato bottigliette piene di acqua contro gli ufficiali di gara e i calciatori della squadra ospite nonchè per avere rivolto all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria insulti espressione di discriminazione razziale e per essere rimasti in assembramento ostile dinanzi al cancello di uscita degli autoveicoli dallo stadio, costringendo la terna arbitrale a lasciare l’impianto sportivo scortata dalla Polizia. La sanzione era stata comminata anche perchè persone non identificate, indebitamente presenti nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale, avevano rivolto frasi ingiuriose e minacciose all’arbitro e era stata così determinata in considerazione della pluralità dei comportamenti tenuti dai sostenitori della squadra ospitante, della loro oggettiva gravità e della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 19 del 3.10.2008. La ricorrente ha impugnato altresì la decisione del Giudice Sportivo con cui è stato squalificato il calciatore Mussi Andrea per 2 gare effettive “per aver colpito un calciatore avversario ad una gamba senza che vi fosse alcuna possibilità di giocare il pallone” ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e l’altra decisione con cui è stato squalificato per 2 gare effettive il signor Verdelli Corrado allenatore della squadra ospitante “per aver rivolto all’arbitro espressioni dal contenuto offensivo”. La ricorrente ha presentato articolato reclamo chiedendo di riformare la sanzione comminata alla società limitandola all’ammenda, anche con elevazione di lettera di diffida, di ridurre la sanzione della squalifica irrogata al signor Mussi e al signor Verdelli da 2 a 1 giornata di gara. Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso, come sopra proposto dall’A.C. Voghera Calcio s.r.l. di Voghera (Pavia), in tre distinti appelli così decide: a) nella parte relativa alla sanzione comminata alla Società accoglie parzialmente i motivi annullando la decisione in relazione alla disputa di una gara a porte chiuse, conferma la sanzione dell’ammenda ed applica la diffida; b) nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Mussi Andrea rigetta i motivi e ridetermina in tre gare la sanzione; c) nella parte relativa alla squalifica inflitta all’allenatore Verdelli Corrado rigetta i motivi. Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa all’appello di cui alla lett. a) ed incamerarsi quelle relative agli appelli b) e c).

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