F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DELLA VALLE D’AOSTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI -SQUALIFI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO DELLA VALLE D’AOSTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI -SQUALIFICA PER 5 GIORNATE ALLENATORE SIG. BENEDETTI GIORGIO; - AMMENDA CON DIFFIDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SARZANESE/VALLE D’AOSTA DEL 30.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 ha inflitto le sanzioni: - della squalifica per 5 giornate all’allenatore signor Benedetti Giorgio; - dell’ammenda con diffida di € 3.000,00 alla società Valle D’Aosta Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo e minaccioso del Benedetti nei confronti dell’arbitro e di un suo assistente e perché una persona non identificata, tentava di aggredire l’arbitro urlando frasi dal contenuto estremamente ingiurioso, al termine dello svolgimento della gara Sarzanese/Valle D’Aosta disputatasi il 30.12.2009. Avverso tale provvedimento la società Valle D’Aosta Calcio S.r.l. ha presentato, con fax dell’11.12.2008, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. Il reclamo è inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 2 C.G.S., il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare; dagli atti è documentato come i motivi di reclamo siano stati proposti l’8° giorno e quindi tardivamente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Valle D’Aosta Calcio s.r.l. di Aosta. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine della valutazione di quanto contenuto nei motivi di reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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