F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PEONIA RIPOSTO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PEONIA RIPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/PEONIA RIPOSTO DEL 27.9.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 108 del 13.11.2008)

Con richiesta di revocazione ex art 39 C.G.S. il Peonia Riposto chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale la revoca della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia per aver la stessa, in sede di appello da parte della Fiumefreddese, commesso un errore di fatto nell’interpretazione dell’art. 38 C.G.S. in occasione della declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dal Peonia avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 108 L.N.D. Sicilia del 13.11.2008 che aveva condannato la Fiumefreddese alla perdita della gara del 27.9.2008. In sede di appello, infatti, la Fiumefreddese aveva eccepito di non aver mai ricevuto il reclamo da parte del Peonia per aver quest’ultimo spedito copia del medesimo all’indirizzo errato di via Oberdan 105 in luogo di piazza San Vincenzo n. 1/2, come attestato dalla documentazione federale ufficiale. Il Peonia, a sostegno della propria tesi, eccepiva che la ragione del rigetto del reclamo per inammissibilità era stata erroneamente individuata nel fatto che copia del reclamo era stata comunque inviata all’indirizzo corretto della “consorella”, precisamente a quello “…della sede sociale e non a quello per la corrispondenza” in ragione dell’alternatività delle opzioni offerte dall’art. 38 C.G.S. In ogni caso l’appello veniva accolto con consequenziale ripristino dell’originario risultato di gara di vincita della partita da parte della Fiumefreddese per 3 a 0. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. Non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad e) dell’art. 39 C.G.S. che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta. Nel caso di specie, la reclamante – oltre a non aver offerto nuovi elementi di fatto idonei a consentire la riapertura del caso, palesandosi l’impugnativa in esame come una sorta di irritale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado” – ha preteso addirittura di censurare il ragionamento del Giudice Sportivo nel tentativo di eludere la portata delle norme federali. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Peonia Riposto di Riposto (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Peonia Riposto di Riposto (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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