F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 1.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DE VIVO FRANCESCO SEGUITO GARA SCAFATI S. MARIA/NAPOLI BARRESE DELL’8.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 409 dell’8.2.2009)

La società Sportiva Scafati S. Maria il 17.2.2009 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 409 del 9.2.2009), il quale in relazione alla gara Scafati S. Maria C5/Napoli Barrese disputatasi in data 8.2.2009, aveva squalificato a tutto l’1.4.2009 il calciatore De Vivo Francesco in quanto “espulso per fallo di reazione nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento si avventava su un giocatore avversario (Mazzocchi Antonio) colpendolo con numerosi calci e pugni”. In particolare, la società reclamante pone in evidenza che il De Vivo venne inizialmente scalciato da tergo dal Mazzocchi (reo anche di un antisportivo urlo prolungato) e che quindi si limitò a reagire all’aggressione subita, “solo per legittima difesa” con calci e pugni. La reclamante allega inoltre un comunicato di scuse, con il quale la società Napoli Barrese fa presente di aver sospeso il calciatore protagonista della rissa da ogni pratica sportiva, fino a nuovo ordine. Conclusivamente chiede una riduzione della squalifica per il calciatore De Vivo. Il reclamo va accolto. Dagli atti risulta che il De Vivo, pur colpevole di una riprovevole condotta violenta, fu a ciò indotto per reazione alla violenza ed alla provocazione ripetutamente perpetrate a suo danno per iniziativa dell’avversario Mazzocchi, il cui deplorevole comportamento è stato poi stigmatizzato dalla sua stessa società di appartenenza. Pertanto risulta equo limitare la squalifica del De Vivo ad un periodo di durata inferiore rispetto a quella del Mazzocchi. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Scafati S. Maria C5 di Scafati (Salerno) e, per l’effetto, riduce al 15.3.2009 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Vivo Francesco.

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