F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DALL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DALL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRETAZ ROBERTO SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/TRITIUM DEL 4.1.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 7.1.2008)

Con atto del 13.1.2009 spedito con raccomandata A/R, pervenuto alla Corte in data 16.1.2009, l’U.S. Pro Belvedere Vercelli, gravava la decisione di cui in epigrafe ritenendo erroneamente qualificata da parte del Giudice Sportivo la portata dell’espressione adottata dal calciatore Cretaz all’indirizzo dell’arbitro come offensiva e non sincero riconoscimento di professionalità al direttore di gara. La Corte osserva come a prescindere da qualsiasi valutazione di merito, la vicenda debba essere dichiara improcedibile in quanto la decisione che la Corte è chiamata a rendere, risulterebbe inutiliter data. Risulta, infatti, che alla data della presente riunione - 23.1.2009 – il calciatore Cretaz ha già scontato interamente la qualifica. Per questi motivi, la C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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