F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 15 aprile 2009 1) RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 15 aprile 2009

1) RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI IN RELAZIONE ALLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

2) RICORSO SIG. MUSUMECI FRANCESCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. PER AVER COMMESSO ATTI DIRETTI AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

3) RICORSO SIG. BARABINO GIANLUCA, PRESIDENTE DELLA SOC. DERTHONA F.B.C. 1908 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. PER AVER COMMESSO ATTI DIRETTI AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

4) RICORSO SIG. BARILLÀ CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009)

Il Presidente della U.S. Sanremese Calcio Carlo Barillà, denunciava alla Procura Federale con nota del 29.5.2008 una serie di fatti relativi a comportamenti di tesserati concernenti l’incontro di calcio svoltosi il 4.5.2008 fra Sanremese/Derthona del Campionato Nazionale Dilettanti conclusosi con il risultato di 0 -1. Esponeva, in particolare, di essere stato avvicinato al termine dell’incontro Rivarolese/Sanremese del 27.4.2008 dal signor Francesco Musumeci qualificatosi direttore sportivo del Derthona. Nell’occasione il Musumeci ebbe a chiedergli di agevolare il Derthona al successivo incontro tra le due compagini, onde ottenere la vittoria; detta proposta venne ribadita in un successivo incontro svoltosi in Sanremo, presente il denunciante, il Musumeci, nonché il Presidente del Derthona, Gianluca Barabino; in detto frangente il Barillà ricevette l’offerta di € 5.000,00 per porre in essere atti tali da agevolare la vittoria del Derthona. Il denunciante rappresentava ancora di avere avuto sentore di una possibile combine tra i calciatori e l’allenatore della sua squadra (alcuni dei quali avevano militato nel Derthona), nel momento in cui prese atto della formazione mandata in campo, dal suo allenatore, Giancarlo Calabria, avvedendosi come mancassero alcuni importanti calciatori che avevano preso sempre parte a precedenti gare come titolari fissi. In relazione a tale situazione, prima dell’inizio della gara de qua, ebbe ad avvicinare il proprio portiere Marco Fantini invitandolo a non subire gol e promettendogli un premio di € 100,00. Ciò nonostante il Derthona si aggiudicò la gara nulla avendo potuto il portiere Fantini. Successivamente all’incontro, sostiene sempre il denunciante, ebbe a chiedere spiegazioni all’allenatore Calabria sul perché schierò quella formazione interrogando altresì il capitano Notari se per caso avesse agevolato il Derthona considerata la sua scarsa prestazione. Ricevute risposte evasive, si determinò ad esonerare l’allenatore Calabria con la conseguenza che alcuni calciatori a lui particolarmente legati, non si presentarono più agli allenamenti e non parteciparono più alle successive gare. Nonostante una diffida inviata agli stessi calciatori al fine di riprendere gli allenamenti, non ricevette alcuna risposta ed i calciatori stessi continuarono a disertare le sedute atletiche. A retrocessione avvenuta, il successivo 26 maggio - prosegue il denunciante - gli veniva riferito dall’allenatore in seconda Luca Soncin che il portiere Marco Fantini gli aveva confidato di avere ottenuto una somma di denaro da parte del suo ex compagno di squadra Notari il quale avrebbe ricevuto detta somma da tesserati del Derthona per ottenere la vittoria nell’incontro Sanremese/ Derthona. Nella circostanza la confidenza del Soncin aggiungeva come il Notari avesse distribuito

altri soldi ad altri cinque compagni di squadra ed all’allenatore Calabria. I cinque calciatori erano proprio quelli che a seguito dell’esonero dell’allenatore Calabria avevano poi lasciato la squadra. La Procura Federale, ricevuta la denuncia, effettuava a mezzo di proprio collaboratore, una puntuale indagine che si sviluppava attraverso una serie di interrogatori e confronti. In particolare veniva sentito il Barillà che nel confermare la denuncia produceva una memoria e copia di alcuni documenti costituiti tra l’altro da un biglietto da visita del Musumeci e dall’elenco dei calciatori della Sanremese che avevano preso parte a precedenti gare. Nell’occasione il Barillà forniva alcuni ragguagli dell’incontro avvenuto con Musumeci al termine della gara Rivarolese/Sanremese del 27.4.2008. Il Barillà precisava ancora che durante l’incontro avvenuto a Sanremo il 30.4.2008, oltre all’offerta della somma di € 5.000,00 gli venivano proposti alcuni incarichi connessi ad alcuni lavori edili da svolgere in Francia.Veniva sentito anche il proprietario di alcune quote della società Sanremese, Flaviano Tonellotto, il quale rappresentava che nella settimana fra il 4 e l’11 maggio ricevette una telefonata dell’allenatore Calabria con la quale quest’ultimo lo invitava a prestare particolare attenzione a ciò che accadeva nella società, riferendogli in particolare, che il presidente Barillà si sarebbe “venduto” una partita. Avuto sentore di un attrito tra il Calabria ed il Barillà relativo alla conduzione della società e alla gestione dei rimborsi spese, assecondò la richiesta del Barillà di esonerare il Calabria. Anche l’allenatore in seconda della Sanremese Luca Soncin veniva sentito. Il Soncin ha dichiarato che dopo la partita di ritorno dei play-out del 25.5.2008 il portiere Fantini a sua domanda gli disse che la partita con il Derthona sarebbe stata “aggiustata” negando però di aver ricevuto nella circostanza alcuna somma di denaro. Il Soncin ha sostenuto che aveva piena fiducia nel Fantini e che non aveva mai sospettato nella settimana precedente la gara con il Derthona di una possibile combine. Alla luce delle dichiarazioni del Soncin quest’ultimo è stato messo a confronto con il Barillà in merito alla discrepanza di quanto riferito dai due sulla circostanza appresa dal portiere Fantini in ordine alle confidenze da quest’ultimo affidate al Soncin medesimo. All’esito del confronto il Barillà rettificando le precedenti proprie asserzioni, dava atto che quanto riferito dal Soncin era corretto; il Fantini da parte sua affermava che la settimana che anticipava la gara non aveva avuto sentore di un “aggiustamento” della partita, riportando solo malumore per la sconfitta precedentemente subita; ha anche specificato che durante la gara in questione, non aveva notato un comportamento rinunciatario dei compagni e che la sconfitta fosse stata determinata perché la squadra avversaria avesse giocato meglio, precisando di non essere neanche stato sorpreso dalle scelte tecniche dell’allenatore; e specificando ulteriormente che in occasione del goal subito il Notari non avesse alcuna colpa. Confermava ancora che il Barillà, prima della gara con il Derthona gli avesse offerto € 100,00 per non subire reti, e che la cosa lo stupì alla luce del proprio costante rendimento. Ha precisato altresì, che il Barillà, in occasione di un allenamento, prendendolo da parte, sostenne che la gara Sanremese/Derthona fosse stata aggiustata; ha poi confermato di avere avuto il colloquio con il Soncin prima della gara con il Casale, non ricordando di aver detto a quest’ultimo che la partita con il Derthona fosse stata addomesticata, precisando a questo proposito, che se tale

particolare avesse avuto importanza se ne sarebbe ricordato. Ha infine raccontato di un episodio avvenuto il 10.6.2008 quando il Barillà si recò nel suo negozio facendogli strani discorsi e chiedendogli di restituirgli i soldi che avrebbe percepito dal Derthona per perdere la famosa partita. Ove avesse restituito i soldi il Barillà gli promise di tenerlo fuori dalla vicenda proponendogli di sottoscrivere un foglio con delle dichiarazioni spontanee di pentimento, in modo che sarebbe stato tenuto fuori da tutto ed in modo da far pagare a Calabria ed ai calciatori ribelli il comportamento tenuto; alla risposta negativa del Fantini il Barillà non si fece più vedere. È stato poi sentito l’allenatore esonerato Giancarlo Calabria che in merito alla formazione schierata nella gara di cui è questione ha dichiarato che ciò gli era stato imposto dal Presidente Barillà, il quale avrebbe preteso che i calciatori della prima squadra giuocassero con la juniores, atteso che la formazione giovanile stava affrontando le fasi finali, e che pur non facendosi imporre scelte tecniche, ne aveva assecondato le richieste anche perché, i calciatori coinvolti, avevano espresso il desiderio di disputare le predette fasi finali. Aggiunge, inoltre, che i sostituti erano da considerarsi di pari valore, convinto, comunque della piena lealtà sportiva di tutti i calciatori a disposizione. Ha affermato, inoltre, che con il Presidente Barillà ebbe un’accesa discussione dopo la gara con la Rivalorese del 27.4.2008 in merito ad una serie di rimborsi spese per prestazioni sportive non saldati. A seguito del suo esonero, comunque, ricevette la piena solidarietà dei calciatori, alcuni dei quali, non fidandosi più della gestione economica del Presidente, lasciarono la squadra, tant’è che ricevette dal Barillà minacce di ritorsione e che denunciò per questo il Barillà stesso. Sono stati poi sentiti i calciatori Notari, Lorieri, Barla, Sguera i quali hanno tutti sostanzialmente negato qualsiasi ipotesi di combine della partita e sostenendo, al contrario, di aver profuso il massimo impegno nella prestazione avendo tutti voglia di far bene contro il Derthona; molti di loro, in particolare Barla e Notari, hanno rappresentato che le accuse del Presidente Barillà fossero del tutto strumentali ed appositamente montate dallo stesso Presidente. I rappresentanti del Derthona, Barabino (Presidente) e Musumeci (Direttore Sportivo) hanno negato qualsiasi ipotesi tesa a raggiungere qualsivoglia accordo per influenzare l’esito della gara. In particolare Musumeci ha precisato di aver conosciuto il Presidente Barillà del tutto casualmente al termine della gara con la Rivalorese e che in quell’occasione avevano parlato delle rispettive attività lavorative e che il Barillà, nella circostanza, ebbe a dimostrare la disponibilità di procurare al Derthona un albergo a prezzo favorevole in occasione della trasferta a Sanremo, e, considerata la conterraneità, chiese altresì di poter incontrare il presidente Barabino per poter allacciare rapporti lavorativi in ambito edilizio. Ha confermato che a quest ultimo proposito concordarono un incontro che ebbe poi luogo in Sanremo, dato che il presidente Barabino era solito trascorrere quasi tutti i fine settimana in Costa Azzurra. Ha precisato che vi furono alcuni contatti telefonici preparatori della riunione tra il 28 e 29

aprile. Durante questo meeting il Barillà avrebbe chiesto al Barabino se gli avesse potuto affidare dei lavori in Costa Azzurra. Poi parlò anche dell’allenatore Calabria evidenziando i cattivi rapporti tra loro correnti e manifestando l’intenzione di volerlo esonerare. Musumeci ha poi riferito dell’esistenza di altri contatti telefonici successivi alla gara Sanremese/Derthona in uno dei quali il Presidente Barillà nel rappresentargli di aver poi effettivamente esonerato l’allenatore, chiese informazioni circa l’esistenza di specifiche norme atte a contrastare il comportamento di alcuni calciatori della propria squadra che dopo l’allontanamento del tecnico, avrebbero abbandonato la squadra. Ha poi riferito di una ulteriore telefonata in cui il Barillà gli chiese se per caso avesse offerto denaro ai suoi calciatori in occasione della gara Sanremese/Derthona e che troncò tale conversazione indignato dalla domanda. Il Presidente Barabino ha sostanzialmente confermato quanto riferito dal Musumeci in merito all’incontro avvenuto a San Remo con il Barillà, in particolare sulla circostanza di natura lavorativa inerente l’affidamento di lavori edili su territorio francese e di come si rese conto della inadeguatezza del Barillà in tale settore, occupandosi, egli, di costruzioni ben più importanti e che solo per gentilezza avrebbe detto in quella circostanza, che in occasione della partita gli avrebbe proposto il progetto di ristrutturazione di una villa; programma che poi non si realizzò. Successivamente il Procuratore Federale deferiva con atto del 12.12.2008 alla Commissione Disciplinare Nazionale Barillà Carlo, Barabino Gianluca, Musumeci Francesco nonché la società Derthona, incolpati il primo della violazione dell’art. 7, comma 7 e dell’art. 5, comma 1 C.G.S, nonché gli altri due della violazione dell’art 7, comma 1 C.G.S. e la società dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. Con Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva, in parziale accoglimento del deferimento, fondata l’accusa, infliggeva a Barabino e Musumeci tre anni di inibizione, alla società Derthona la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato in corso di svolgimento, ed al Barillà un anno di inibizione. Hanno proposto impugnazione dinanzi a questa Corte gli interessati contestando le conclusioni cui è giunta la Commissione di primo grado, chiedendo la riforma della decisione gravata. In particolare il Barillà contesta di avere alcuna colpa essendo lui che ha denunciato i fatti così facendosi sicuramente dei nemici e chiedendo quindi l’assoluzione o una forte riduzione della sanzione. Ampia ed articolata impugnazione hanno depositato gli altri incolpati chiedendo anch’essi l’assoluzione ovvero la riduzione della sanzione con migliore e diversa formula. Nell’atto vengono richiamate alcune precedenti decisioni emanate in presenza di meri elementi indiziari e vengono ricostruite, in chiave di lettura diversa, tutte le circostanze indicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale quale riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Barillà a partire dalle modalità dell’incontro tra Musumeci e Barillà in occasione della gara Rivalorese/Sanremese nonché dell’incontro del 30.4.2008 in Sanremo. La difesa rileva poi come le dichiarazioni del Tonellotto non sono assolutamente credibili così com’è logica la ricostruzione fatta dalla Commissione sull’episodio accaduto nell’esercizio commerciale del portiere Fantini non avendo poi il Derthona alcun interesse a tentare di alterare una gara poiché solo la duplice sconfitta della Novese e del Casale l’avrebbe favorita. ’assunto difensivo ha poi posto l’accento sulle contraddittorie ed inveritiere linee di condotta tenute dal Barillà evidenziando che l’interesse di quest’ultimo era quello di vendicarsi di coloro che in qualche modo lo avevano ostacolato avendo interesse al ripescaggio della sua società. Rileva questa Corte come l’impugnazione del Barabino, Musumeci e del Derthona sia parzialmente fondata e che i ricorsi compreso quello del Barillà debbano essere, per connessione oggettiva e soggettiva, riuniti. Premesso che la decisione primo grado da atto della circostanza che la partita si è svolta in maniera assolutamente regolare - così come anche prospettato dalla Procura Federale - gli elementi fondanti la decisione di condanna sono sostanzialmente costituiti dalle dichiarazioni di accusa del Barillà, ritenute dalla Commissione Disciplinare Nazionale credibili, in merito al tentativo effettuato dai tesserati del Derthona di commettere atti volti ad alterare il risultato. Più in particolare le dichiarazioni del Barillà sono state ritenute dal Giudice di primo grado riscontrate sulla base di una serie di fatti che corroborano la ricostruzione del denunciante stesso. Osserva la Corte a questo proposito, come nella relazione del 12.7.2008 il collaboratore, della Procura Federale aveva di, contro, svolto tutta una serie di osservazioni racchiuse nelle “considerazioni conclusive” in cui venivano poste in rilievo una serie di punti oscuri nella ricostruzione del Barillà, tali da eliderne la loro palese veridicità. Tant’è vero a questo proposito che, nel citato scritto, si sottolineava la contrapposizione netta con quanto sostenuto dagli incolpati tesserati del Derthona rispetto alle accuse del Barillà, dovendosi dare valenza in detto contrasto, secondo il collaboratore della Procura Federale, alle dichiarazioni intermedie dei tecnici e dei calciatori tesserati della Sanremese in qualche maniera “finiti nel mirino” del Barillà. Il collaboratore della Procura Federale sottolineava come una serie di fatti – accuse del Barillà e dichiarazioni dei chiamati in causa - potessero essere letti in maniera diametralmente opposta. A questo proposito rileva la Corte come in presenza di siffatte richiamate contrapposizioni nella lettura degli eventi, il Giudice di primo grado, anche alla luce di tali dichiarazioni conclusive, avrebbe dovuto in primo luogo evidenziare le ragioni per le quali riteneva credibile la tardiva denuncia del Barillà pur a fronte di una serie di elementi contrapposti alla ricostruzione dal medesimo effettuata, nonché alla luce delle dichiarazioni intermedie dei tecnici e dei calciatori della Sanremese. Fatta questa premessa bisogna poi tenere conto di un ulteriore dato preliminare che non pare essere stato appieno considerato dal Giudice di primo grado. Infatti pur a fronte delle accuse mosse dal Barillà, sia il Musumeci che il Barabino non hanno negato l’incontro con il Barillà stesso ma ne hanno fornito una diversa connotazione. Sì imponeva, allora, secondo questa Corte, al Giudice di primo grado, di valutare il loro comportamento alla luce di questo dato, considerato che a fronte di una loro eventuale negazione in toto degli incontri avvenuti con il Barillà, sarebbe stato probatoriamente impossibile qualsivoglia riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Barillà stesso. Infatti – se si esclude il fatto che dell’incontro avvenuto al termine della gara Rivalorese/Sanremese tra Musumeci e Barillà confermato – non nel suo contenuto – dalle dichiarazioni del direttore sportivo della Rivalorese Barbero (sulle cui modalità vi è contrasto tra Barillà e Musumeci), nessun ulteriore elemento probatorio vi è in merito alle telefonate ed all’incontro avvenuto in San Remo se non appunto la conferma degli interessati Musumeci e Barabino. A parere di questa Corte il dato saliente da cui avrebbe dovuto prendere le mosse il Giudice di primo grado era proprio quello di una lettura compiuta e coerentemente logica di tutte le dichiarazioni del Barillà non solo nel momento in cui esse portavano un’accusa ai tesserati del Derthona ma anche quando coinvolgevano i tesserati della propria squadra. In buona sostanza ritiene questa Corte di dover riconsiderare le dichiarazioni del Barillà anche alla luce delle conclusioni – “considerazioni conclusive” - del collaboratore della Procura Federale ove veniva prospettata l’esistenza di alcuni dati che facevano propendere per il non raggiungimento certo della prova dell’avvenuto tentativo di illecito. Nello specifico, il tentativo di condizionare la gara non può trovare, infatti, puntuale conferma solo nelle dichiarazioni del Barillà, in qualche maniera riscontrate da singoli elementi costituiti dai confessati incontri se si considera che tutti i soggetti, a partire dall’allenatore Calabria ed a seguire dai calciatori che lasciarono la Sanremese, compreso il Fantini che rimase con la compagine ligure, hanno sostanzialmente smentito quanto sostenuto dal Barillà circa ogni eventuale tentativo teso a condizionare la gara. A questo riguardo deve poi aggiungersi che non v’è chi non veda come, nella fattispecie, detto tentativo sarebbe dovuto passare proprio tramite un coinvolgimento dei calciatori “finiti nel mirino” del Barillà che presero parte all’incontro ovvero al tecnico che li dirigeva, in qualche maniera sospettati pesantemente dal Barillà stesso. Ebbene se le dichiarazioni del Barillà devono essere lette seguendo una linea univoca di carattere generale e con uno stesso criterio valutativo ritiene questa Corte che anche i calciatori (Notari ecc.) ed il tecnico (Calabria) avrebbero dovuto essere incriminati. A questo proposito però – pur a fronte di quanto sostenuto dal Barillà – rileva questa Corte come nessun serio elemento sia stato preso in considerazione dall’accusa, risultando dalle conclusioni dell’accusa stessa anzi il contrario; tant’è che i calciatori “finiti nel mirino” del Barillà nemmeno sono stati deferiti; pur sospettando appunto il Barillà del loro impegno e della loro serietà in relazione alla gara di cui è questione. Ebbene dovendo essere le dichiarazioni del Barillà tutte considerate alla stessa stregua, appare a questa Corte come il Giudice di primo grado abbia trascurato che dette dichiarazioni collidono appunto con quanto affermato da soggetti i quali non sono poi stati incolpati e che sono stati considerati meri testi. Appare allora non coerente e logico il metro di giudizio utilizzato dal Giudice di primo grado che appare aver parcellizzato le dichiarazioni del Barillà ritenendole riscontrate solo con riguardo alla posizione di Musumeci e Barabino. Di contro la Commissione Disciplinare Nazionale, così come posto in rilievo dal collaboratore della Procura Federale, doveva tener conto di quanto dichiarato dai testi, in special modo da coloro i quali pur “finiti nel mirino” del Barillà avevano una cognizione delle cose scevra da secondi fini od interessi, in quanto dette dichiarazioni avevano tutte una univoca tendenza ed una concordante rilevanza. Di assoluto rilievo a questo proposito è la circostanza costituita dalle dichiarazioni dell’allenatore Calabria che sostiene che fù proprio il Barillà ad imporgli delle scelte tecniche che egli assecondò nell’occasione della gara incriminata. Ebbene detto dato non potrebbe che condurre all’opzione ed ad una assoluta diversa chiave di lettura per cui potrebbe ipotizzarsi addirittura che, eventualmente, proprio il Barillà avrebbe cercato a mezzo di una scelta imposta all’allenatore di diminuire il potenziale tecnico della propria squadra, non facendo nell’occasione impiegare la migliore formazione, tanto da lasciare fuori della gara alcuni calciatori della prima squadra. Orbene una valenza coerente ed univoca delle dichiarazioni del Barillà non può che portare a sottolineare però che le sue affermazioni, non hanno trovato, come già in precedenza visto, un univoco e sicuro riscontro. Basta ricordare quanto emerge dalla testimonianza del Calabria e di tutti i calciatori della Sanremese sentiti. L’erronea prospettazione del Giudice di primo grado appare essere stata in buona sostanza quella di ritenere provata l’affermazione del Barillà nella parte in cui ha accusato i tesserati del Derthona solo sulla base di alcuni incontri che certamente potevano apparire come sospetti ma che in realtà se confrontati con il comportamento processuale delle parti accusate - che ben potevano negare per esempio di aver mai incontrato il Barillà in San Remo - non avevano valenza univoca anche alla luce del fatto che il Barillà muove sostanziali identiche accuse anche ad altri soggetti, accuse che però si sono rivelate inesistenti. A ben vedere l’accusa del Barillà inizialmente si dirige verso una direzione che coinvolge Musumeci e Barabino che lo avrebbero avvicinato per condizionare l’incontro; per poi passare con un salto logico, indimostrato, a sospettare del proprio tecnico e di alcuni calciatori della propria squadra. Ma il tecnico ed i calciatori della squadra non risultano coinvolti in alcunché. In buona sostanza il Barillà da un lato sostiene di aver ricevuto proposte illecite dai dirigenti del Derthona e contemporaneamente sospetta che tesserati della propria squadra siano stati parte del tentativo di condizionamento. Ma la tesi del Barillà appare per tabulas smentita proprio perché non è risultato provato che alcun tesserato della propria società sia responsabile in qualche maniera di comportamenti contrari ai principi dell’Ordinamento. Non rimane, allora, che porre sullo stesso piano tutte le accuse del Barillà e valutarle sotto questo aspetto anche nei confronti dei tesserati del Derthona. Seguendo questa linea logica la ricostruzione della decisione di primo grado appare, allora, aver estrapolato parcellizzandole, una serie di circostanze che non possono portare con certezza, proprio per il metodo sistematico utilizzato, a ritenere fondata l’accusa della commissione di atti diretti ad alterare il risultato della gara. Ciò perché non risulta provata la prospettazione del Barillà che cerca di coinvolgere propri tesserati ponendoli come sullo stesso piano dei tesserati del Derthona. Non avendo avuto sicuro riscontro, le sue dichiarazioni con riguardo ai tesserati della Sanremese “finiti nel mirino”, ben possono essere letti alla stessa stregua gli argomenti difensivi che hanno offerto i tesserati del Derthona. La prova dell’incontro al termine della gara Rivalorese/Sanremese e la prova dell’incontro pochi giorni prima della partita incriminata in San Remo, non può avere valenza e non può essere “vestita” dalle sole accuse del Barillà, non essendovi alcun concreto elemento - oltre al sicuro accadimento degli incontri stessi confessati dagli interessati - atto a supportare quanto Barillà afferma. Poiché se da un lato Barillà non viene creduto nelle accuse rivolte ai propri tesserati non può coerentemente essere creduto nel momento in cui formula delle accuse nei confronti dei dirigenti del Derthona rimanendo la sua parola indimostrata. Non di meno se da un lato non ritiene la Corte provato il tentativo di condizionamento dell’incontro dall’altro non ritiene nemmeno siano esenti da qualsivoglia responsabilità i tesserati, i quali nell’imminenza dello svolgimento di una gara di delicata portata, si incontrino e provochino incontri successivi ed in detti incontri parlino anche di questioni extra calcistiche. Questo proprio perchè detti comportamenti, così come avvenuto nello specifico, possono creare ed ingenerare il sospetto che dietro ad essi si nascondano secondi e reconditi fini. Incontri casuali o rituali nel mondo del calcio sono e saranno sempre considerati irrilevanti, ma reiterati, cercati e provocati incontri da parte di tesserati a ridosso di un evento sportivo che vedono contrapposte le rispettive società, appaiono violare quei principi e quel comportamento che terrebbe un qualsiasi soggetto dotato di ordinaria correttezza e sono tali da integrare la violazione di quel principio generale di lealtà sotteso al comportamento di ogni tesserato. Appare infatti quantomeno fuori luogo discutere di questioni extra calcistiche tra tesserati proprio alla vigilia di gare fra le rispettive squadre dovendo i contatti essere strettamente limitati a questioni organizzative che la prassi, la consuetudine e le necessità concrete rendono del tutto normali e scevri da ogni sospetto. Ragioni extracalcistiche legittimano contatti ed incontri in momenti di non rilevanza topica e possibile eventuale connessione con i rapporti agonistici; ben potendo detti incontri svolgersi successivamente o latamente precedentemente l’evento sportivo. Per dette ragioni ritiene la Corte che la fattispecie vada rideterminata nella violazione dell’art 1 C.G.S. e che conseguenzialmente debba essere rideterminata la sanzione a carico degli impugnanti, Barabino, Musumeci e del Derthona.

Infatti se da un lato il loro comportamento processuale e le loro dichiarazioni sono idonee a fronteggiare l’accusa di aver tentato di alterare il risultato della gara, di contro non riescono a vincere la prova che sia integrata quella condotta contraria a quei richiamati principi di lealtà e correttezza. La sanzione di cui al dispositivo per la detta rideterminata violazione deve tener conto proprio degli elementi che hanno connotato la fattispecie, creando nello specifico un serio allarme ad una concreta prospettazione di possibili tentativi – esclusi solo in II grado – di condizionare l’esito di una gara ufficiale risultando così particolarmente gravi. Appare poi infondato il ricorso del Barillà che cerca di giustificare l’omessa denuncia sulla base di ragioni che oggettivamente si scontrano con dato sia formale che sostanziale, dato appunto, dall’essenziale tempestività che ogni notizia di qualificata portata potenzialmente idonea a far sospettare sulla regolarità delle competizioni sportive, debba senza ritardo, essere portata a cognizione degli Organi federali. A questo riguardo la motivazione del primo Giudice appare essere immune dalle prospettate censure Per questi motivi, la C.G.F. – Sezioni Unite - riuniti i reclami come sopra proposti dalla società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l di Tortona (Alessandria), dal signor Musumeci Francesco, dal signor

Barabino Gianluca e dal signor Barillà Carlo, in parziale riforma della decisione impugnata, modifica le incolpazioni nei sensi dell’art. 1 C.G.S. e per l’effetto condanna la società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. a 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso; condanna i Sigg.ri Musumeci Francesco, Barabino Gianluca e Barillà Carlo ad un anno di inibizione. Dispone la restituzione della tassa reclamo nei confronti della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l., del signor Musumeci Francesco e del signor Barabino Gianluca, ed incamerarsi quella relativa alla posizione del signor Carlo Barillà

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