F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 23 aprile 2009 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 10, LETT. C) STATUTO F.I.G.C., SULLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 23 aprile 2009

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 10, LETT. C) STATUTO F.I.G.C., SULLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25.2 VIGENTE E 22.2 PREVIGENTE DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.P..

La questione sottoposta all’esame di questa Corte riguarda l’interpretazione dell’art. 25.2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti ed in particolare la questione se una società, “ripescata” in serie B nella Stagione Sportiva 2008/2009, deve ritenersi obbligata a versare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le somme relative alla minore contribuzione spettante alle società provenienti dalla Serie C/1 nelle tre stagioni successive alla promozione in Serie B. Ed è questione la quale si caratterizza in quanto, essendo disposta tale minore contribuzione per l’ipotesi in cui una società, promossa dalla Serie C/1, rimanga per le tre stagioni sportive successive nell’organico della Serie B o della Serie A, tale permanenza nel caso di specie è derivata da un “ripescaggio” e non da meriti sportivi. Pare infatti fuori di dubbio, e non è contestato da alcuno, che il suddetto obbligo si sarebbe dovuto riconoscere nell’eventualità che la permanenza in Serie B fosse stata dovuta a meriti sportivi: sicché il problema all’esame di questa Corte s’impernia sull’interrogativo se, ai fini specifici della disposizione in questione, possa avere un senso distinguere questa ipotesi rispetto a quella del “ripescaggio”. Così necessariamente impostata la questione (e certo non è trascurabile che all’atto della domanda di iscrizione nel Campionato di Serie C/1 la società espressamente si assunse quell’obbligo: v. la dichiarazione del 27 giugno 2006), non pare dubbio a questa Corte che la risposta debba essere negativa. Convince in tal senso una semplice considerazione: che la norma in esame non riguarda tanto gli effetti “sportivi” di una promozione in una serie superiore (nel qual caso verrebbe paradossalmente a significare una sorta di “penalizzazione” di chi ha avuto meriti sportivi), quanto indipendentemente da essi i suoi effetti “patrimoniali”. Nel senso che, per esigenze di solidarietà, un obbligo di minore contribuzione viene imposto alle società le quali, potendo militare in serie superiori, usufruiscono della possibilità di introiti superiori. Perciò ritiene questa Corte che il riferimento alla permanenza per “tre stagioni successive” nella serie superiore, se implica una mancanza di soluzione di continuità, la implica a prescindere dalle ragioni per cui tale permanenza si è verificata, riguardo cioè al suo solo fatto oggettivo. In definitiva, se può condividersi l’osservazione della società in questione che l’eventualità della promozione e del “ripescaggio” individuano fattispecie diverse per la loro natura giuridica e le condizioni per il loro operare, ugualmente esatta è l’osservazione della medesima società che tali fattispecie possono essere accostate sul piano degli effetti e, bisogna aggiungere, in particolare degli effetti patrimoniali. Con la conseguenza che, ponendosi questi ultimi al centro della disposizione in esame, non vi è motivo per distinguere tra l’una e l’altra ai fini della sua applicazione. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it