F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 7) RICORSO DELL’A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009

7) RICORSO DELL’A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CORNACCHIA LUCA SEGUITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/BIANCOAZZURRO FASANO DEL 14.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 437 del 18.2.2009)

Con ricorso del 20.2.2009 avverso il provvedimento in epigrafe l’A.S.D. Montesilvano Calcio a 5 chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale la riduzione della squalifica di 3 giornate a carico del calciatore Luca Cornacchia per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Biancazzurro Fasano disputata a Montesilvano il 14.2.2009 nel corso della quale il calciatore, espulso per doppia ammonizione per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare, alla notifica del procedimento, rivolgeva reiterate frasi ingiuriose nei confronti dei direttori di gara. Nel ricorso, il Presidente del sodalizio ricorrente, eccepiva che il calciatore, già erroneamente ammonito per la seconda volta, non intendeva offendere l’arbitro, essendosi limitato a commentare ironicamente con un “complimenti” l’operato del medesimo. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. Non sussiste giustificazione alcuna a fronte delle espressioni ripetutamente rivolte al direttore di gara per effetto della comunicazione di un provvedimento sanzionatorio. Detto contegno, decisamente antisportivo, va censurato in ogni caso con conseguente conferma del provvedimento impugnato, rivelandosi la sanzione di fatto congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Montesilvano Calcio A5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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