F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’A.S.D. CENTRO SCHUSTER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’A.S.D. CENTRO SCHUSTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CENTRO SCHUSTER/GARIBALDINA DEL 24.1.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 12.2.2009)

Con reclamo del 30.1.2009 la società Garibaldina ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 29.1.2009) con cui era stata irrogata alla stessa Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara Centro Schuster/Garibaldina del 24.1.2009 , non avendo quest’ultima aderito all’invito dell’arbitro, dopo la sospensione della gara per scarsa illuminazione del campo di gioco, di continuare a giocare su un campo diverso, omologato, sito a 20 metri di distanza nello stesso centro sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva l’appello proposta dalla Garibaldina avverso la predetta decisione, ritenendo responsabile la società ospitante Centro Schuster della mancata disputa della gara poiché ”doveva consentire la prosecuzione della gara sul terreno di gioco designato”, anche in considerazione che il nuovo campo indicato “aveva caratteristiche diverse, in erba e non sintetico” ed infliggendo allo stesso Centro Schuster la perdita della gara. Con il presente ricorso la società Centro Schuster chiede la revoca della decisione predetta deducendo alcune censure, che riguardano tra l’altro il comportamento dell’arbitro che avrebbe errato nel sospendere la partita essendo il campo sufficientemente illuminato, nonché il comportamento della Garibaldina che non avrebbe rispettato i tempi di attesa (45 minuti tra la sospensione temporanea e quella definitiva). Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S.. In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. In sostanza la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Centro Schuster di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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