F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL F.C. CARAPELLESE A.S.D.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009
5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL F.C. CARAPELLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CARAPELLESE/VITOBELLO STORNARA DEL 21.12.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.45 del 15.1.2009)
Il F.C. Carapellese A.S.D. ha impugnato per revocazione la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia che le infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara Carapellese/Vitobello Stornara del 21.12.2008 (Campionato Provinciale di 3° Categoria) avendola ritenuta responsabile dell’impiego, in detto incontro, dell’atleta Gammarota Giuseppe in posizione irregolare perché squalificato per 3 giornate a causa di comportamenti antisportivi da lui consumati in occasione della precedente gara Carapellese/S. Agata giocata il 7.12.2008. Deduce, col corredo di una copiosa produzione documentale, che il giudicato contestato sarebbe viziato da “errore di fatto” indotto da un caso di omonimia in quanto il Gammarota Giuseppe schierato nella gara “de qua” e nato il 22.5.1983, sarebbe persona diversa dall’omonimo calciatore squalificato, nato il 22.8.1980. Il ricorso è ammissibile e va accolto. Risulta, infatti, inequivocabilmente, dalle distinte dei calciatori utilizzati dal F.C. Carapellese A.S.D. nelle due partite e dai relativi referti di gara che il provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nella partita Carapellese/S. Agata del 7.12.2008 al 19° del primo tempo riguardava il Gammarota nato nel 1980 e non invece l’omonimo del 1983 che invece veniva utilizzato solo a partire dal 25° del secondo tempo. E poiché nella gara in esame venne impiegato, come si evince dalle relative distinte dei calciatori, quest’ultimo è di solare evidenza, come l’errore di fatto in cui ebbe ad incorrere la Commissione Disciplinare Territoriale Pugliese sia del tutto incontrovertibile e debba, quindi, essere sanato. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile e accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal F.C. Carapellese A.S.D. di Carapelle (Foggia) e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ripristina il risultato di 2-1 conseguito sul campo, nella gara in epigrafe indicata.
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