F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CECILIANO AVVERS
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 08 Giugno2009
4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CECILIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO LA SELLA/CECILIANO DEL 30.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo – Com.Uff. n. 22 del 24.12.2008)
Con reclamo del 2.12.2008 la società San Marco La Sella ricorreva avverso l’omologazione della gara San Marco La Sella/Ceciliano (0-2) del 30.11.2008, deducendo che alla gara aveva partecipato un calciatore del Ceciliano, Casini Francesco, tesserato come arbitro presso la sezione A.I.A. di Arezzo, in violazione del primo comma dell’art. 40 N.O.I.F.. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo, ”vista la comunicazione (della sezione A.I.A. di Arezzo) inviata via fax il 15.12.2008… da cui si evince che a tale data il Casini è sempre tesserato A.I.A. che pertanto deve ritenersi che non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo”… infliggeva al Ceciliano la punizione sportiva della perdita per 3-0 della gara San Marco La Sella/Ceciliano. Con il presente ricorso la società Ceciliano chiede la revoca della decisione predetta deducendo di aver appreso telefonicamente dall’ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana che il tesseramento del Casini, riavviato dopo le dimissioni da arbitro, aveva avuto esito positivo con inserimento in data 29.1.2009 e con decorrenza 15.12.2008, data dell’invio dell’istanza; aggiungeva, inoltre la Ceciliano che tutta la documentazione, compreso l’istanza di tesseramento, era stata inviata il 4.12.2008 per posta al Giudice Sportivo e riconsegnata dalle poste italiane al mittente il 5.1.2009. Il ricorso va dichiarato inammissibile poichè non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S.. In particolare non sono rilevanti come elementi nuovi e successivi alla decisione in esame, da utilizzare per la revocazione la notizia telefonica circa il tesseramento avendo il Giudice Sportivo, in sede di decisione, accertato, con la comunicazione da parte della Sezione A.I.A., che il Casini era tesserato arbitro alla data della gara in questione; e per lo stesso motivo non ha rilevanza la predetta documentazione inviata, anche se fosse pervenuta. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Ceciliano di Arezzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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