F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE BOEMIO ANTONIO LA SOMMA DI € 8.700,00 A SEGUITO DI ACCORDO ECONOMICO EX ART. 94 TER NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

(Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

La S.S.C. Giugliano S.r.l., con atto del suo Amministratore unico e Legale rappresentante in data 26.3.2009, ha presentato ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la delibera n. 12/CAE/08- 09 della Commissione Accordi Economici resa pubblica con il Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008, con la quale la suddetta Commissione ha stabilito l’obbligo della società stessa di corrispondere al calciatore Antonio Boemio la somma di € 8.700,00 a seguito di accordo economico, ex art. 94 ter N.O.I.F., relativo alla Stagione Sportiva 2007/2008. Nel suo gravame la società ricorrente chiede che venga revocata la delibera in epigrafe, “attesa la palesata nullità della documentazione prodotta” dall’atleta a sostegno della sua richiesta di pagamento di quanto, a dire dello stesso, ancora dovutogli come parte residua dell’accordo economico per l’anno 2007/2008, ovvero che, per la medesima ragione, venga disposta la revisione del giudizio in questione. In particolare, la società motiva la sua domanda per il fatto che tale accordo economico era stato sottoscritto su moduli non conformi a quelli stabiliti dal Comitato Interregionale competente, e quindi da quest’ultimo a suo tempo restituiti alle parti interessate, e per il fatto che il suddetto giudizio si era svolto in contumacia della società, che nel corrispondente periodo temporale era versata in reiterati cambiamenti della propria compagine dirigenziale e non aveva pertanto potuto reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Quale possa essere intesa la domanda presentata nel presente giudizio dalla società ricorrente, in ogni caso l’applicazione dell’invocato art. 39, per quanto qui può rilevare, è dipendente dalla sopravvenienza di fatti o documenti non conosciuti o la cui conoscenza non era stata resa possibile a causa di forza maggiore o per fatto altrui ovvero di documenti di cui è stata accertata la falsità. Nessuna di queste evenienze ricorre nel presente giudizio, essendo il motivo di ricorso fondato su di una circostanza – la pretesa nullità dell’accordo economico – già nota all’odierna ricorrente e che questa avrebbe potuto ritualmente far valere davanti alla Commissione competente e dovendo d’altro canto tenersi comunque ben distinta la fattispecie della produzione di documenti (eventualmente) nulli rispetto a quella di documenti falsi. Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano S.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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