F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 2) RICORSO DEL BOZNER F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A CARICO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009

2) RICORSO DEL BOZNER F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BON LUCIANA A TUTTO IL 1° OTTOBRE 2010

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 22 del 24.10.2008)

Il Bozner F.C., militante nel Campionato Femminile di Serie “C”, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige che confermava la squalifica a tutto l’1.10.2010 irrogata, per atti di violenza ai danni dell’arbitro nella gara Bozner/Interland Damen del 28.9.2008, alla calciatrice Bon Luciana dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 19 del 2.10.2008). Il ricorso, teso ad ottenere una riduzione della sanzione, non è ammissibile. Come più volte chiarito da questa Corte, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su di un doppio grado di giudizio. Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 che al primo comma precisa cha la Corte di Giustizia Federale è “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, applicabile nella fattispecie che, per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala, richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Bozner F.C. di Bolzano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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