F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 1) RICORSO DEL C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009

1) RICORSO DEL C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE;  INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL SIG. DONDOLO GINO;  INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL DIRIGENTE LIBRANDI CLAUDIO; INFLITTE SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008)

Il C.F. Bogliasco Pieve, con ricorso introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Bogliasco Pieve/Juventus Torino disputatasi il 12.10.2008, sul presupposto della partecipazione alla stessa della calciatrice Ilaria Picasso ritenuta non tesserata per la società Bogliasco, disponeva la perdita della gara a carico di quest’ultima con il punteggio di 0-3, infliggendo la sanzione dell’inibizione di giorni 7 al Presidente della società signor Gino Tondolo ed al dirigente Claudio Librandi oltre ad 1 punto di penalizzazione in classifica. Il proposto gravame va accolto in quanto le statuizioni rese in prime cure sono state adottate sulla base di un accertamento di fatto rilevatosi errato. Ed invero, con ordinanza istruttoria, la Corte ha verificato che, contrariamente alla convinzione del primo giudice, la calciatrice Ilaria Picasso nella Stagione Sportiva in corso 2008/2009 risulta tesserata per la Bogliasco Pieve con conseguente diritto di venir legittimamente indicata a referto e partecipare alla gara per cui è causa, come del resto alle altre della società d’appartenenza. L’effettiva e non più dubitabile situazione di tesseramento dell’atleta Ilaria Picasso determina l’accoglimento del gravame e l’annullamento delle sanzioni pronunciate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal C. Femm. Bogliasco Pieve di Genova e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 – 5 conseguito sul campo nella gara su indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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