F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 4) RICORSO DEL ROMAGNANO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009

4) RICORSO DEL ROMAGNANO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PELLA MARTINA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA

TORINO/ROMAGNANO CALCIO A.S.D. DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.S.D. Romagnano Calcio ha chiesto alla Corte di Giustizia Federale la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile alla calciatrice Martina Pella, di cui al Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008, “per aver colpito con un calcio a palla lontana una calciatrice avversaria” durante la gara del Campionato Primavera Torino/Romagnano del 26.10.2008. A parere della ricorrente la squalifica per 3 giornate di gara sarebbe esagerata in conseguenza di mancati precedenti interventi dell’arbitro e non proporzionata alla durata del campionato contenuta in sole dieci gare. Il ricorso come sopra proposto non può essere accolto e va disatteso. Ed invero, il comportamento tenuto dall’atleta per come puntualmente descritto nel referto del direttore di gara è stato, e va, correttamente individuato come condotta violenta da ricondurre sotto la previsione dell’art. 19.4 C.G.S. che stabilisce un minimo edittale di 3 giornate effettive di gara. Ne consegue che nella fattispecie, in assenza di circostanze attenuanti tali non potendosi ritenere quelle dedotte in ricorso, la sanzione appare ineccepibile ed il ricorso infondato Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Romagnano Calcio A.S.D. di Romagnano Sesia (Novara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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